Infortunio sul lavoro: anche il RLS rischia la condanna

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Infortunio sul lavoro: anche il RLS rischia la condanna

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rischia di dover rispondere, insieme al datore, del reato di omicidio colposo se permette che il lavoratore, senza alcuna adeguata formazione, venga adibito a mansioni diverse, e non sollecita, in alcun modo, l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

Rls responsabile, con il datore, della morte del dipendente

E' stata definitivamente confermata, dalla Cassazione, la condanna penale di due imputati che, nella rispettiva qualità di datore di lavoro e Rls, erano stati ritenuti colpevoli del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il reato era stato loro contestato a seguito dell'infortunio mortale occorso ad un lavoratore che, durante le operazioni di stoccaggio, era stato schiacciato sotto un carico di tubolari di acciaio.

Al datore di lavoro, in particolare, era stata rimproverata la colpa, sia generica che specifica, per avere omesso:

  • di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti;
  • di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali;
  • di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si era verificato il sinistro.

Di fatto, inoltre, aveva consentito al lavoratore vittima del sinistro, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, di svolgere anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione.

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, invece, era stata ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale del dipendente, attraverso una serie di contegni omissivi.

Nel dettaglio, gli era stato contestato di aver omesso:

  • di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
  • di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti, compresa la vittima, per l'uso dei mezzi di sollevamento;
  • di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del prestatore, del carrello elevatore.

Gli imputati si erano rivolti alla Suprema corte per impugnare la sentenza di appello ma, anche nell'ambito del giudizio di legittimità, le relative ragioni sono state disattese, per come si apprende dalla lettura della sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023.

Rappresentante lavoratori per la sicurezza, quando può dirsi responsabile?

Con particolare riferimento alla posizione del Rls, la Quarta sezione penale della Cassazione ha giudicato infondati i motivi dallo stesso dedotti per quanto concerne l'asserita assenza di una posizione di garanzia e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro.

Sul punto, il Collegio di legittimità ha richiamato l'art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 che disciplina le funzioni e i compiti del Rls, attribuendo al medesimo un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Si tratta - spiega la sentenza - di una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, che assume la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ebbene, nel caso di specie ciò che assumeva rilevanza non era se l'imputato, nella sua veste di rappresentante, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, ma se egli avesse, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento, ai sensi dell'art. 113 Codice penale.

Rls responsabile se contribuisce alla verificazione dell'infortunio

Sotto tale profilo, la sentenza impugnata aveva illustrato adeguatamente i termini in cui si era realizzata la cooperazione colposa del Rsl nel delitto contestato.

Dopo aver richiamato le funzioni attribuite al Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, la Corte territoriale aveva osservato come l'imputato non avesse in alcun modo ottemperato ai compiti allo stesso attribuiti per legge.

Aveva consentito, infatti, che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione.

Egli non aveva nemmeno sollecitato, in alcun modo, l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

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