Informazione commerciale e trattamento dati. In Gazzetta il Codice deontologico
Pubblicato il 14 ottobre 2015
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2015 è stata pubblicata la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 17 settembre 2015, contenente il Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale.
Il Codice, elaborato dal Garante insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori, contiene le regole privacy alle quali dovranno attenersi tutti gli operatori del settore.
Le relative disposizioni – si legge nel testo del preambolo - si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche e al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque, nonché al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati.
Soggetti destinatari
Sono espressamente indicati come destinatari del Codice deontologico tutti i soggetti che prestano a terzi servizi di informazione commerciale, ai sensi dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e i relativi Regolamenti di attuazione.
Requisiti dell'informazione commerciale e fonti utilizzabili
Viene specificato che il trattamento non può riguardare dati sensibili e dati giudiziari, fatto salvo il trattamento dei soli dati giudiziari provenienti da fonti pubbliche o da quelle pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque.
Vengono espressamente individuate come fonti utilizzabili dal fornitore le fonti pubbliche (registro imprese, atti immobiliari) e le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque (quotidiani e testate giornalistiche, elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici, siti Internet).
Nella raccolta delle informazioni, il fornitore deve adottare idonee e preventive misure per assicurare che l'informazione estratta sia esatta e pertinente, sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati, sia effettuato l'aggiornamento dei medesimi dati nei propri rapporti informativi.
Da segnalare che le informazioni relative a fallimenti o procedure concorsuali possono essere conservate dal fornitore nel rispetto di un limite temporale non superiore a 10 anni dalla data di apertura della relativa procedura; 10 anni di tempo anche per le informazioni relative ad atti pregiudizievoli ed ipocatastali (ipoteche e pignoramenti) a partire dalla data della loro trascrizione o iscrizione, salva l'eventuale loro cancellazione prima di tale termine, nel qual caso l'annotazione verrà conservata per un periodo di 2 anni dell'avvenuta cancellazione.
Il provvedimento entrerà in vigore il 1° ottobre 2016.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 46 - Cacciatori di teste, arriva il codice – Cherchi
- ItaliaOggi, p. 29 – Diritto d’oblio nel commercio – Ciccia Messina
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