Informativa sulla mediazione anche per i procedimenti monitori

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Con provvedimento del 30 giugno 2010, il Tribunale di Varese si è pronunciato affermativamente sulla questione relativa alla sussistenza dell'obbligo dell'avvocato di avvertire il cliente dell'eventuale possibilità di mediazione anche per i procedimenti monitori. 

In particolare, l'organo di giustizia lombardo ha sottolineato che in tali casi, pur essendo esclusa la mediazione obbligatoria e quella su impulso giudiziale, è comunque possibile il ricorso alla mediazione facoltativa e la parte deve esserne messa a conoscenza dal legale. Non solo. Il cliente, comunque, deve essere edotto della rilevanza che la mediazione potrà avere nel corso della prosecuzione del giudizio; l'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 comma 3 del Decreto legislativo 28/2010 – si legge nel testo della decisione – deve comunque ritenersi sussistente “se la lite insorta tra le parti rientri tra quelle controversie per cui è possibile ( in concreto, perchè prevista) l'attività (facoltativa, obbligatoria o su impulso giudiziale) dei mediatori”.
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