Ineleggibilità componenti CNF. Sospesi 9 consiglieri

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Ineleggibilità componenti CNF. Sospesi 9 consiglieri

Il Tribunale di Roma ha sospeso, in via cautelare, gli effetti della proclamazione di 9 consiglieri del Consiglio Nazionale Forense, compreso il Presidente, Andrea Mascherin.

Tribunale di Roma: limite del doppio mandato anche nel CNF

Con ordinanza del 13 marzo 2020, la Seconda sezione civile si è pronunciata sul ricorso cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. promosso da alcuni avvocati che avevano lamentato:

  • la violazione della previsione dell’art. 34, comma 1, Legge n. 247/2012 per quel che riguarda la proclamazione dei consiglieri Mascherin, Pasqualin, Picchioni e Baffa, in quanto i predetti avvocati erano stati già eletti per più di due mandati consecutivi;
  • il contrasto con l’art. 34, comma 3, della medesima Legge - dove si stabilisce che non può appartenere, per più di due mandati consecutivi, allo stesso COA il componente eletto in un distretto di Corte d’appello il cui numero complessivo di iscritti è inferiore a diecimila - per quanto concerne gli avvocati Magnano di San Lio, Savi, Arena, Orlando, Sica, Mascherin e Baffa.

Sulla questione, inizialmente prospettata davanti al Tar Lazio, quest’ultimo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, posto che si trattava di questione riguardante diritti soggettivi perfetti.

Il Tribunale, davanti a cui è stata riassunta la causa, ha invece riconosciuto la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, ossia dei requisiti per poter disporre il provvedimento cautelare d’urgenza.

Dirimente, nella decisione, è stato considerato il principio informatore delle regole elettorali, applicabile per ogni autonomo soggetto che coesiste nell’ordinamento, sia per i COA, dunque, sia per il CNF.

Si tratta del principio dell’alternanza delle cariche elettive, “volte a promuovere il pluralismo democratico e la partecipazione più ampia possibile dei governati al governo degli ordinamenti di cui fanno parte”.

Richiamate, quindi, le sentenze delle Sezioni Unite di Cassazione sul limite del doppio mandato nell’elezione dei consiglieri dei COA, nonché della Consulta che ne ha confermato la portata applicativa.

Limite ritenuto esistente anche per quanto riguarda i componenti del Consiglio Nazionale Forense, in considerazione, appunto, di una previsione - quella di cui all'articolo 34, comma 1 - identica a quella dei COA.

CNF senza vertice, sospeso anche Mascherin

I giudici di merito, in definitiva, hanno disposto la sospensione cautelare degli effetti della proclamazione a consigliere del CNF dei 9 avvocati dei quali era stata chiesta la dichiarazione di ineleggibilità in presenza dei requisiti ostativi alla loro elezione.

Inoltre, sono stati confermati gli effetti dell’ordinanza adottata il 17 dicembre 2019 dal medesimo Tribunale e con cui erano stati già sospesi gli effetti della nomina di uno dei consiglieri del CNF (avvocato Baffa).

Il nuovo provvedimento giunge in un momento particolarmente delicato, quello dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, determinando una obiettiva situazione di incertezza per quanto riguarda i rapporti tra Avvocatura ed Istituzioni, coinvolti nella gestione delle problematiche che stanno investendo anche il settore Giustizia.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 18 dicembre 2019 - Avvocati. Limite di due mandati anche per i componenti del CNF - Pergolari
  • edotto.com – Punto & Lex del 20 dicembre 2018 - Ordini avvocati. Non più di due mandati consecutivi, anche per il passato – Pergolari
  • edotto.com – Punto & Lex dell’11 luglio 2020 - Consulta su elezioni forensi: sì al tetto dei due mandati – Pergolari

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