Consulta su elezioni forensi: sì al tetto dei due mandati
Pubblicato il 11 luglio 2019
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E’ stata finalmente depositata la sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità, per quanto riguarda le elezioni dei Consigli circondariali degli avvocati, del tetto dei due mandati consecutivi.
La sentenza n. 173 della Consulta, anticipata in una nota stampa del 18 giugno, è stata depositata ieri, 10 luglio 2019.
I giudici costituzionali hanno respinto, nel dettaglio, le questioni di legittimità costituzionale che avevano interessato l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, della Legge n. 113/2017 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi) e l’art. 11-quinquies del convertito Decreto-legge n. 135/2018 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), per come promossi dal Consiglio Nazionale Forense.
La due disposizioni erano state censurate in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione.
Coa: divieto di terzo mandato consecutivo conforme alla Costituzione
Nel testo della decisione, è stato sottolineato come le condizioni di uguaglianza sancite dall’articolo 51 della Carta costituzionale in tema di accesso alle cariche elettive, possano essere compromesse se alla competizione – come quella per diventare consigliere dell’ordine forense – può partecipare chi ha ricoperto due o più mandati consecutivi, consolidando così un forte legame con una parte dell’elettorato.
Per contro, il divieto del terzo mandato consecutivo favorirebbe il fisiologico ricambio all’interno dell’organo, immettendo “forze fresche” nel meccanismo rappresentativo e bloccando il rischio di cristallizzazione della rappresentanza.
Il divieto sancito dalle norme censurate, quindi, sarebbe in linea con il principio del buon andamento dell’amministrazione, nelle sue particolari declinazioni di imparzialità e trasparenza, tutelando anche l’autorevolezza di una professione, come è appunto quella forense, oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore per la sua incidenza sull’amministrazione della giustizia e sul diritto di difesa.
In ogni caso - viene altresì evidenziato - trascorsa una consiliatura dopo il doppio mandato, gli aspiranti consiglieri possono nuovamente candidarsi per altri due mandati successivi.
Per finire, i giudici costituzionali hanno escluso che il divieto in oggetto possa avere natura retroattiva in senso proprio: la norma censurata non regola in modo nuovo fatti del passato ma dispone “per il futuro”, ed è solo in questa prospettiva che attribuisce da subito rilievo, di requisito negativo, al doppio mandato consecutivo espletato prima della ricandidatura.
- eDotto.com – Punto & Lex 19 giugno 2019 - COA. Conforme alla Costituzione il divieto di terzo mandato consecutivo - Pergolari
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