Avvocati. Limite di due mandati anche per i componenti del CNF

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Avvocati. Limite di due mandati anche per i componenti del CNF

Il divieto di più di due mandati consecutivi nelle elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi vale anche per le elezioni del Consiglio nazionale forense e si applica, quindi, ai relativi componenti.

E’ quanto puntualizzato dal Tribunale di Roma con ordinanza depositata ieri, 17 dicembre 2019.

Il limite all’elettorato passivo del doppio mandato – viene ricordato nella pronuncia - è stato reso identico, con riferimento al rinnovo dei consigli dell’ordine e del Cnf , dalla sopravvenuta Legge n. 113/2017, relativa alla sola elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, atteso che, mentre il previgente art. 28 co 5 della Legge n. 247/2012 prevedeva solo per questi ultimi un limite assoluto di rinnovo , l’art. 3 co 3 della Legge n. 113/2017 lo ha circoscritto ai due mandati consecutivi, già rilevanti per il Cnf ex art. 34 della Legge n. 247/2012.

Secondo i giudici di merito, ossia, posto che la disciplina relativa alla temporaneità della carica dei membri dei consigli dell’ordine e del Cnf è unitaria, sotto tutti i punti vista - letterale, sistematico, teleologico -, comuni devono essere anche la relativa interpretazione e l’applicazione.

Priva di fondamento, in questo contesto, è stata giudicata la deduzione difensiva ex adverso prospettata, contraria alla rilevanza, per l’elezione del Cnf, dei mandati espletati prima della vigenza della Legge n. 247/2012.

In definitiva, il limite del doppio mandato, per come interpretato dalle Sezioni Unite civili di Cassazione nel 2018 per i consiglieri degli ordini circondariali, vale anche per i componenti del Consiglio Nazionale Forense.

Sospesa la proclamazione di un consigliere, no a subentro automatico

Con questa decisione, il Tribunale, in sede di reclamo, ha sospeso gli effetti della proclamazione di uno degli attuali consiglieri del Cnf.

Contestualmente, però, è stato negato l’automatico subentro, al posto del componente ritenuto ineleggibile, di altro membro, in rappresentanza del Distretto di Corte D’Appello di riferimento, in assenza dello svolgimento di elezione suppletiva.

Subentro che era stato invece disposto dal medesimo Tribunale, con ordinanza dello scorso 2 settembre che è stata quindi riformata.

I giudici di merito hanno ritenuto che la domanda di accertamento del diritto di automatico subentro, quale consigliere del Cnf, in luogo del candidato apparso ineleggibile, non fosse fondata, sia in considerazione dei molteplici valori costituzionali in gioco, sia dal carattere significativamente anticipatorio della tutela richiesta.

ANF: un passo indietro dai componenti Cnf con più di due mandati 

La notizia del deposito di questa pronuncia è stata immediatamente commentata dall’Associazione Nazionale Forense, per tramite del segretario, Luigi Pansini.

In una nota pubblicata ieri sul sito dell’ANF, Pansini si rivolge direttamente ai componenti del Cnf in carica che abbiano già espletato due mandati: “Indipendentemente dai nomi riportati nell’ordinanza pubblicata oggi chi, all’interno del Consiglio Nazionale Forense, è stato eletto per il quadriennio 2019-2022 nonostante l’aver espletato già due mandati dovrebbe trarre le relative conclusioni e fare un passo indietro per il bene dell’Avvocatura rassegnando le dimissioni”.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Punto & Lex del 3 settembre 2019 - Elezioni del Cnf. Divieto del terzo mandato consecutivo – Pichirallo
  • edotto.com – Punto & Lex del 20 dicembre 2018 - Ordini avvocati. Non più di due mandati consecutivi, anche per il passato – Pergolari

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