Individuazione della materia imponibile. Prevale la causa reale del negozio

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Secondo la Cassazione – sentenza n. 23584 depositata il 20 dicembre 2012 – si realizza un’operazione di cessione d’azienda, soggetta ad imposta di registro, tutte le volte in cui si ravvisi una cessione di beni e rapporti atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all'esercizio d'impresa; per contro, solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell'impresa, va assoggettata ad IVA.

La cessione di azienda – continua la Corte – va altresì ravvisata anche nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per attività d'impresa, senza che abbia rilievo neppure il requisito dell'attualità.

Sulla scorta di detti assunti la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto legittimi alcuni avvisi notificati al fallimento di una società relativamente ad una vicenda negoziale con altra società; detti avvisi erano volti al recupero della tassazione IVA per gli anni 1999/2000.

In particolare, era stato rilevato che la prima società avesse quale unico oggetto sociale la commercializzazione di manufatti con proprio marchio prodotti unicamente dall’altra società coinvolta. Si trattava, quindi, di atti negoziali indiretti aventi per oggetto la vendita di beni diversi, comprese le merci, per i quali operava la presunzione di cui all'articolo 15 comma 1 TUR, il che riconduceva le singole operazioni frazionate a una vera e propria cessione complessiva di ramo aziendale, unitariamente considerata e assoggettata a imposta di registro e non a IVA.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – L’elusione a maglie larghe – Alberici

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