Indicazioni operative per la fruizione dei permessi per l’assistenza ai familiari disabili

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A seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 183/2010 (collegato lavoro) alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, l’Inps, con il messaggio 1740/2011, ha fornito alcuni chiarimenti di carattere operativo-procedurale.

Le istruzioni operative sull’argomento sono state, invece, rilasciate con circolare n. 155/2010, in cui si legge che: la nuova disciplina sui permessi per l’assistenza ai familiari disabili è operativa dal 24 novembre 2010 e che le domande presentate da parenti e affini di terzo grado oppure da più familiari, prima di tale data e non ancora istruite, sarebbero state riesaminate alla luce delle nuove norme.

Ora, si precisa che se il parente o affine di terzo grado, è interessato a fruire dei citati benefici, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge o del genitore utile a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa. Inoltre, sempre alla luce delle novità introdotte dal Collegato lavoro, gli uffici dovranno riesaminare le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave oltre a quelle presentate da più familiari per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Riguardo a tali specifiche situazioni, l’Inps stabilisce che:

- gli operatori dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 – cioè il 24 novembre 2010 - ed inviare agli interessati lettere specifiche, prodotte dalla procedura di gestione delle domande, con cui scegliere da quale familiare farsi assistere;

- se le citate dichiarazioni non perverranno alle sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio oppure di reiezione, con effetto dal 24 novembre 2010.
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