Indicazioni del Cnf sull'informativa relativa ai Cookies

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Indicazioni del Cnf sull'informativa relativa ai Cookies

Inviate dal Consiglio nazionale forense ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine forense, con lettera del 4 giugno 2015, alcune indicazioni circa l'adeguamento dei siti istituzionali (compresi quelli degli avvocati e degli studi legali) alla recente normativa sull'utilizzo dei c.d. "cookies"(Prov. Autorità Garante della Privacy n. 229/2014).

La normativa in questione, ha lo specifico obiettivo di rendere gli utenti – navigatori consapevoli dell'esistenza dei cookies (ovvero, informazioni immesse nel browser dell'utente che visita un sito web, contenenti alcuni suoi dati che vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva).

In particolare – secondo le indicazioni del Cnf – è fatto obbligo ai titolari di siti web, di informare gli utenti che visitano i relativi siti, circa le modalità di utilizzo dei cookies, precisando, tra l'altro, se detti cookies siano esclusivamente di tipo tecnico (ovvero finalizzati, mediante monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti, a rendere più veloce la navigazione), o piuttosto di profilazione (ovvero, atti a monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, per analizzare le loro abitudini di consultazione al fine di inviare messaggi pubblicitari personalizzati).

Nel primo caso, infatti, sarà sufficiente indicare il tipo di cookies e le modalità di disattivazione, nel secondo caso invece occorre anche il preventivo consenso degli utenti.

Da un punto di vista operativo, il Cnf suggerisce di impostare l'informativa su due livelli di approfondimento: un prima informativa base da inserire sull'home page o su qualsiasi altra pagina di accesso al sito (anche tramite bunner), integrata da una seconda informativa più estesa, alla quale si accede mediante link. Ed in caso di impiego di cookies di profilazione, la richiesta di consenso deve essere inserita nell'informativa "breve" di cui alla home page.

L'inosservanza delle suddette disposizioni, comporta l'erogazione di sanzioni pecuniarie.  

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