Indicazioni dal ministero dell'Ambiente sui soggetti obbligati al Sistri
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 01 novembre 2013
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, è stata pubblicata la Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Il ministero dell'Ambiente, nel frattempo, con circolare n. 1 del 31 ottobre 2013, ha provveduto a fornire alcune indicazioni per consentire l'applicazione dell'articolo 11 del Decreto citato n. 101/2013 concernente “semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, articolo che ha sostanzialmente modificato lo scenario delle norme sostanziali di riferimento.
Nelle note esplicative, il ministero specifica che sono soggetti obbligati ad aderire al Sistri gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, gli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, gli enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi e i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
Non rientrano, per contro, nella previsione normativa, i produttori iniziali di rifiuti urbani, ancorché pericolosi, i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese.
- ItaliaOggi, p. 23 – Sistri, l'applicazione è limitata
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 22 - Niente Sistri per il trasporto dei rifiuti in conto proprio - Prioschi
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