Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Pubblicato il 08 agosto 2022
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In attesa della circolare contenente istruzioni operative più dettagliate, l’Inps con il messaggio 5 agosto 2022, n. 3097, fornisce le indicazioni operative per il riconoscimento, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari, nell’anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
Prevista dal decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la predetta indennità - pari a 550 euro - non concorre alla formazione del reddito e potrà essere concessa soltanto una volta.
Requisiti
Ai fini del riconoscimento dell’indennità:
- il lavoratore dovrà essere titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nel quale siano previsti periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;
- alla data di presentazione della domanda, il lavoratore non dovrà essere titolare di un altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettore di NASpI o di un trattamento pensionistico.
Erogazione
L’Inps erogherà l’una tantum nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
L’Istituto avrà il compito di:
- provvedere al monitoraggio del predetto limite di spesa;
- comunicare i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Qualora dal monitoraggio siano stati accertati degli scostamenti rispetto al predetto limite di spesa l’Inps non adotterà altri provvedimenti di concessione dell’indennità.
I lavoratori aventi diritto dovranno presentare la domanda in via telematica tramite l’accesso ai consueti canali:
- sito istituzionale dell’Inps, utilizzando l’apposito servizio (il cui rilascio sarà reso noto a breve);
- patronati.
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