DL aiuti: le novità di lavoro della conversione in legge
Pubblicato il 04 luglio 2022
In questo articolo:
- Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
- Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro
- Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
- Reddito di cittadinanza e offerte di lavoro congrue
- Sospensione contributiva nel settore dello sport
- Sanzioni pecuniarie per inosservanza degli obblighi vaccinali COVID-19
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È calendarizzata per oggi lunedì 4 luglio la discussione in Aula, alla Camera dei deputati, sulla conversione in legge del cd. DL aiuti ed energia.
Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, modificato in sede di esame delle Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze, si appresta ora ad essere esaminato dall'Aula della Camera ove il testo potrebbe subire altre modifiche.
In attesa di conoscere il testo finale del provvedimento, esaminiamo gli emendamenti approvati dalle Commissioni in materia di lavoro .
Si ricorda che il decreto-legge in via di conversione in legge reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, tra cui anche le indennità una tantum di 200 euro a favore di lavoratori, pensionati, disoccupati e beneficiari del Reddito di Cittadinanza colpiti dalla crisi energetica ed economica. La disciplina di queste ultime, secondo il testo licenziato dalle Commissioni, non ha però subito modifiche sostanziali, ma solo alcune correzioni di forma.
Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale
Come annunciato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nel corso del question time svoltosi alla Camera lo scorso 22 giugno, si prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di una indennità una tantum pari a 550 euro ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021:
- che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane,
-
e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico.
L'indennità, esentasse, può essere riconosciuta solo una volta per lo stesso lavoratore ed è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
Indennità per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro
Viene prevista, per l'anno 2022, un'indennità una tantum ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro come riconoscimento per l'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'attuazione delle misure previste nel PNRR .
Misure e criteri di erogazione saranno stabiliti con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse stanziate.
Indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
Proroga di un anno per l'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana (articolo 1, comma 251-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
A tali lavoratori, che abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020 e che abbiano fatto richiesta per la concessione di una indennità pari al trattamento in mobilità in deroga nell'anno 2020, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2022.
Reddito di cittadinanza e offerte di lavoro congrue
Viene modificato l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Più nel dettaglio, viene inserito il comma 9-ter che prevede che le offerte di lavoro congrue possano essere proposte ai beneficiari del reddito di cittadinanza direttamente dai datori di lavoro privati.
Il datore di lavoro privato è tenuto a comunicare al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio, l'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua.
Si rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, la definizione delle modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.
Sospensione contributiva nel settore dello sport
Il disegno di legge di conversione in legge del decreto Aiuti ed energia prevede la proroga, fino al 30 novembre 2022, dei termini di sospensione concessi dalla legge di Bilancio 2022 alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.
La proroga della sospensione al 30 novembre 2022 interessa i termini di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, termini peraltro già prorogati fino al 31 luglio 2022 dall'articolo 7, comma 3-ter, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Si ricorda che tali termini sono relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- ai versamenti delle imposte sui redditi.
Sanzioni pecuniarie per inosservanza degli obblighi vaccinali COVID-19
Modificate le disposizioni di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
Si prevede che, in caso di inosservanza di obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro possa essere applicata in uno dei seguenti casi:
- soggetti che alla data 15 giugno 2022 (non più 1° febbraio 2022) non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022, non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022, non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Si prevede infine che l'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere notificato entro 270 giorni (non più 180 giorni) dall'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo, in esito alle comunicazioni dell'Azienda
sanitaria locale.
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