Indennità supplementare in sede conciliativa, imponibile?
Pubblicato il 19 aprile 2021
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In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).
E’ il principio richiamato dalla Suprema corte con ordinanza n. 8031 del 23 marzo 2021, pronunciata a conferma della decisione con cui la CTR, in sede di rinvio, aveva provveduto ad accertare se l'indennità supplementare, riconosciuta ad un ex dirigente nel verbale di conciliazione sottoscritto a seguito del licenziamento, trovasse la propria causa nel rapporto di lavoro intercorso con il datore, ovvero mirasse a risarcire un pregiudizio non immediatamente collegato al venir meno della percezione dei redditi a seguito dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Transazioni di lavoro, tassazione delle somme precepite dal lavoratore
Il giudice del rinvio, in proposito, aveva ricordato che per poter negare l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro, è necessario accertare che l'erogazione stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, e, se ciò non viene positivamente escluso, che l'erogazione stessa, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all'interruzione del rapporto di lavoro.
Indennità a titolo risarcitorio
Nel compiere il prescritto accertamento, i giudici regionali avevano desunto la natura risarcitoria dell'indennità supplementare dal tenore testuale del verbale transattivo, dal comportamento della parte successivo alla transazione ed in considerazione dell'ammontare della somma riconosciuta.
Alla luce di questi elementi, la CTR aveva desunto che l'erogazione dell'indennità non trovasse la propria causa nel rapporto di lavoro e che essa, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovasse la propria fonte né in redditi sostituiti, né nel risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, onde non poteva essere assoggettata all'IRPEF e dunque andava rimborsata al contribuente.
L’Amministrazione finanziaria ricorrente aveva tuttavia contestato tale qualificazione, insistendo sulla non significatività degli elementi presi in considerazione, e dunque sul difetto motivazionale, e sull'irrilevanza del riconoscimento della natura risarcitoria dell'indennità, asserendo che anche la somma diretta a ristorare pregiudizi conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro può avere tale natura.
Somme a titolo di danno emergente non soggette a tassazione, di lucro cessante sì
Motivo, questo, giudicato inammissibile in sede di legittimità: per gli Ermellini, le considerazioni svolte dal Fisco scontavano un evidente difetto di autosufficienza, in quanto parte ricorrente aveva provveduto a ritrascrivere solo un breve stralcio dell'atto transattivo che non consentiva di verificare se le somme percepite a titolo risarcitorio fossero volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione dei redditi (e conseguentemente sottoposte a tassazione).
Pertanto, atteso che in sede di legittimità poteva valorizzarsi solo il contenuto dell'atto transattivo per la parte specificamente riportata, doveva evidenziarsi come la CTR avesse chiaramente desunto la natura dell'indennità da elementi, anche risultanti dal testo, dalla stessa considerati decisivi.
Parte ricorrente, ciò posto, per contrastare efficacemente tale interpretazione, avrebbe dovuto operare un esplicito riferimento alle regole ermeneutiche, mediante l'indicazione delle norme asseritamente violate e specificando in che modo la CTR si sia discostata dai prescritti criteri legali.
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