Indennità di disoccupazione agricola in competenza 2017
Pubblicato il 19 giugno 2018
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L’INPS, con messaggio n. 2431 del 18 giugno 2018, ha fornito gli indirizzi generali per la definizione delle indennità di disoccupazione agricola in competenza 2017.
Per le domande di indennità di disoccupazione agricola il cui richiedente è beneficiario di pensione anticipata con beneficio precoci ovvero di APE sociale, è stato chiarito che, nelle more del rilascio di apposite implementazioni, le domande interessate, anche solo potenzialmente, sono state bloccate in fase di istruttoria.
Per quanto concerne, invece, le domande di disoccupazione agricola presentate da beneficiario di indennità di mobilità o trattamento speciale edile, è stato sottolineato che i trattamenti di mobilità ed i trattamenti speciali edili devono essere sospesi in caso di rioccupazione a tempo determinato o parziale.
Il periodo di fruizione della mobilità o del trattamento speciale edile deve slittare di un periodo corrispondente alla rioccupazione.
Specifica, inoltre, il messaggio che:
- i giorni già indennizzati a titolo di congedo obbligatorio e facoltativo ex lege Fornero del padre lavoratore, sono da considerarsi non indennizzabili ai fini del computo della prestazione di disoccupazione agricola in quanto incumulabili con le altre prestazioni a sostegno del reddito;
- la percezione della disoccupazione agricola, in ragione della peculiarità della stessa, erogata in un'unica soluzione “ora per allora”, determina l’incompatibilità con la percezione del ReI per il mese del pagamento della prestazione e per gli 11 mesi successivi.
- eDotto.com – Edicola del 12 giugno 2018 – Reddito di inclusione, casi particolari – Schiavone
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