Indennità del contratto di espansione, indicazioni per i pubblici
Pubblicato il 30 settembre 2021
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Con il messaggio n. 3249 del 28 settembre 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni amministrative e operative applicabili ai dipendenti iscritti alla “Gestione dipendenti pubblici” circa la fruizione del contratto di espansione e dell’indennità mensile, di cui all’art. 41, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, come modificato dall’art. 1, co, 349 della L. n. 178/2020 e, da ultimo, dall’art. 39 del D.L. n. 73/2021.
Contratto di espansione, campo di applicazione
L’art. 39 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021, ha previsto che, a decorrere dal 26 maggio 2021 e per tutto l’anno 2021, il limite minimo di unità lavorative per accedere al trattamento di agevolazione all’esodo è ridotto ad almeno 100 dipendenti (in luogo della soglia di 250 dipendenti prevista, da ultimo, dall’art. 1, co. 349, della L. n. 178/2020).
La novella, nonché l’intero istituto del contratto di espansione, trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti di aziende private iscritti alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (quali, ad esempio, i dipendenti di aziende private - originariamente Amministrazioni pubbliche – che sono iscritti alla predette casse pensionistiche per aver esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente, l’opzione per il regime previdenziale preesistente), nonché dei lavoratori dipendenti degli Enti pubblici economici e delle Aziende speciali.
Contratto di espansione, modalità di compilazione della <ListaPosPA>
Successivamente al versamento della provvista in unica soluzione o all’accettazione della fideiussione, la Struttura INPS territorialmente competente alla gestione della procedura autorizzativa di esodo, in presenza di lavoratori iscritti alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, provvederà a richiedere - alla casella “gestioneentigdp@inps.it” della Direzione centrale Entrate - l’apertura di una specifica posizione contributiva dedicata al versamento e alla denuncia della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo.
L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione per i lavoratori in esodo dovrà valorizzare, nell’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, il <CodiceCessazione> con il valore “54”, avente il significato di “Cessazione per esodo art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”.
L’azienda, per indicare la contribuzione correlata del personale iscritto alla Gestione dipendenti pubblici, dovrà utilizzare esclusivamente i codici (codice fiscale e codice progressivo) che identificano in modo univoco la posizione contributiva dedicata alla procedura di esodo. In particolare, il codice progressivo attribuito dovrà essere utilizzato per valorizzare, nella sezione <ListaPosPA>, l’elemento <PRGAZIENDA>, l’elemento al fine di denunciare la contribuzione correlata dei dipendenti in esodo. I codici identificativi assegnati dovranno essere utilizzati anche per identificare l’Ente di appartenenza e la sede di servizio.
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato:
- l’elemento <TipoImpiego> con il codice “47”, avente il significato di “Esodo ex art.art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015” e gli elementi <Contratto> e <Qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile;
- l’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice “25”, avente il significato di “Lavoratore in esodo ex art. art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”.
I versamenti dovuti per la contribuzione correlata dovranno essere effettuati inserendo nel Modello F24 il Progressivo Azienda attribuito a seguito dell’apertura della specifica posizione contributiva.
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