Contratto di espansione: scadenza per il prepensionamento
Pubblicato il 28 agosto 2021
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Si approssima il termine concesso dall’INPS (messaggio n. 2419 del 2021) alle aziende che intendono stipulare, nel 2021, il contratto di espansione per la conclusione della procedura di consultazione sindacale e per la presentazione della domanda di accesso al prepensionamento di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La scadenza è infatti prevista per il prossimo 2 settembre, salvo proroghe dell'ultima ora.
Cosa è il contratto di espansione
Introdotto dall’articolo 26-quater del decreto Crescita per il biennio 2019-2020 con l’obiettivo di supportare i processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese di qualsiasi settore con un organico superiore a 1.000 unità, favorendo ricambio generazionale, riqualificazione del personale in forza e prepensionamento dei lavoratori prossimi alla pensione, il contratto di espansione è stato oggetto di successive rivisitazioni che ne hanno esteso l’ambito di applicazione al 2021 e alle imprese di minori dimensioni.
L’articolo 41 del D.Lgs n. 148/2015, come modificato dalla legge di Bilancio 2021, prevede infatti, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative in organico non possa essere inferiore ad almeno 250 unità lavorative nel caso dell’accompagnamento alla pensione della durata massima di 60 mesi e a 500 unità lavorative per accedere alla CIGS derogatoria per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi e senza contributo addizionale a carico dell’azienda.
L'articolo 39 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) ha esteso, per il solo anno 2021, alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti (calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un’unica finalità produttiva o di servizi ) sia la possibilità di ricorrere al contratto di espansione (consentita, nel testo modificato dalla legge di Bilancio 2021, alle aziende che occupano almeno 500 dipendenti) sia la disciplina della agevolazione all’esodo prevista dal comma 5-bis dell’articolo 41 (applicabile dapprima alle aziende con almeno 250 dipendenti).
Contratto di espansione: istruzioni INPS
Con riferimento alle procedure di esodo aziendale, l’INPS ha emanato la circolare 24 marzo 2021, n. 48 e il messaggio 25 giugno 2021, n. 2419 con le istruzioni operative da seguire per l’applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015 nella formulazione precedente alle novità introdotte dall’articolo 39 del Sostegni bis, con riserva di fornire ulteriori indicazioni con riferimento a queste ultime, indicazioni che ad oggi non risultano essere state date.
I documenti di prassi prima citati spiegano gli adempimenti procedurali che le aziende che intendono stipulare un contratto di espansione devono eseguire per avviare i piani di esodo aziendale finalizzati all’erogazione, da parte dell’INPS, dell’indennità mensile di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
L’indennità mensile è erogabile ai dipendenti anche di qualifica dirigenziale che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro (i lavoratori devono infatti avere manifestato esplicitamente consenso di adesione all’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali) e che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata.
Contratto di espansione e accordo sindacale
L’impresa è tenuta ad avviare una procedura di consultazione sindacale secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 148/2015, finalizzata a stipulare in sede governativa il contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria. L’accesso alla indennità mensile è infatti subordinato alla sottoscrizione di un accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e alla successiva adesione da parte del lavoratore.
I datori di lavoro sono poi tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente, tramite il “Cassetto previdenziale aziende”, copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41 comma 5-bis, del d.lgs. 148/15, come modificato dall’art. 1, comma 349, della legge 178/2020” (mod. SC96).
N.B. Se il contratto di espansione è stato sottoscritto da un gruppo di imprese o da imprese costituite in stabile organizzazione l’accordo di esodo va trasmesso alla Struttura INPS che gestisce la matricola aziendale principale.
Ricevuto il contratto di espansione e l’accordo dall’impresa interessata, la Struttura territoriale competente dell'INPS avvia l’istruttoria verificando la sussistenza del requisito dimensionale.
Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione viene dato riscontro all’azienda dell’avvenuta verifica del requisito dimensionale, dell’attribuzione del codice autorizzazione (c.a.) 9Je e della consegna della documentazione alla Direzione centrale Pensioni.
Al riguardo, il messaggio n. 2419 del 2021 ha precisato che i datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare domanda di accesso all’esodo almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione di accompagnamento alla pensione da parte del primo lavoratore interessato dal piano di esodo previsto dal contratto di espansione.
Considerando che, con la circolare 24 marzo 2021, n. 48, l’INPS aveva chiarito che l’indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021, la domanda va presentata entro il prossimo 2 settembre, 90 giorni prima del 1° dicembre, data della decorrenza del primo assegno di accompagnamento.
Contratto di espansione: le altre fasi della procedura
Attraverso il Portale delle prestazioni atipiche – PRAT, il datore di lavoro successivamente finalizza le altre fasi previste per la gestione del piano di esodo.
Più specificatamente esse prevedono:
- l’inserimento delle domande di certificazione del diritto (nella voce di menu “Certificazione dei lavoratori” va selezionato il piano di esodo di riferimento e nella sezione “Caricamento codici fiscali” vanno inseriti i codici fiscali dei lavoratori per i quali si intende verificare i requisiti di accesso alla prestazione);
- l’inserimento delle domande di calcolo dell’importo dell’indennità mensile (nella sezione del menu “Calcolo importo e lettere di certificazione”, il referente aziendale deve selezionare dalla lista dei codici fiscali da elaborare i lavoratori per i quali è stata già emessa una certificazione per il diritto positiva e per i quali intende richiedere la certificazione dell’importo dell’indennità. Per tali lavoratori va indicata la data di cessazione del rapporto di lavoro);
- verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo (l’azienda deve consegnare alla Struttura territoriale INPS presso la quale assolve i propri obblighi contributivi il documento bancario attestante la fideiussione);
- l’inserimento delle domande di indennità (le domande sono presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la Sezione “Domanda di indennità” successivamente all’acquisizione, da parte della Struttura territoriale competente, della garanzia o del pagamento in unica soluzione);
- la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione.
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