Indennità a forfait per il contratto a termine se il capo risarcitorio è cassato

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2268 del 6 febbraio 2015, ha affermato il seguente principio di diritto:

"in caso di annullamento, da parte della Corte di Cassazione, del capo risarcitorio relativo ad una pronuncia di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (seppure in accoglimento del ricorso del lavoratore e nel rigetto del ricorso del datore di lavoro), con rinvio per la nuova determinazione del risarcimento del danno, non essendosi formato alcun giudicato interno, il giudice di rinvio, investito di una nuova decisione di merito, è tenuto ad applicare lo ius superveniens di cui all’art. 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183”.

D’altra parte, lo ius superveniens è applicabile ai giudizi in corso e, non incidendo su diritti già acquisiti dal lavoratore ma operando su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine, senza comportare violazione alcuna dell’art. 6 della CEDU e della normativa comunitaria (Cassazione, sent. n. 6735/2014).
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