Indeducibilità ko
Autore: eDotto
Pubblicato il 19 marzo 2009
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Non è legittima – decide la Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenze 16/43/2009 del 18 febbraio e 16/12/2009 dell’11 marzo - l’indeducibilità retroattiva delle quote di svalutazione crediti per istituti bancari ed assicurativi. E’, quindi, accolta, perché fondata, la richiesta di rimborso avanzata da una compagnia assicurativa che, entrata in vigore la Legge 248/2005, a fini cautelativi non aveva dedotto dall’imponibile Irap 2005 le quote di perdite sui crediti già realizzate, anche ai fini fiscali, negli esercizi precedenti ma da ripartire in nove esercizi (c.d. “noni”), a norma dell’articolo 106 TUIR.
- ItaliaOggi, p. 27 – Indeducibilità ko - Stroppa
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