Indeducibilità costi da reato. Gli ultimi chiarimenti da parte del Fisco

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Con la circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, l’agenzia delle Entrate interviene con il preciso compito di fornire agli uffici delle indicazioni utili per la corretta interpretazione delle regole sulla indeducibilità dei costi e delle spese relativi a condotte penalmente rilevanti, a seguito delle modifiche apportate a tale argomento dal Decreto Semplificazioni fiscali (Dl n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012).

Nello specifico, infatti, l’articolo 8 del Dl 16/2012, con il comma 1 interviene direttamente sulla previsione del comma 4-bis dell’articolo 14 della legge n. 537/1993, al fine di determinare e circoscrivere l’ambito della indeducibilità ai costi e alle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose.

Secondo la nuova formulazione di legge non sono ammessi in deduzione i soli costi che il contribuente ha sostenuto per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale, oppure il giudice dell’udienza preliminare abbia emesso il decreto che dispone il giudizio o, ancora, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato.

La specificazione si è resa necessaria per restringere l’indeducibilità ai costi connessi ai soli delitti e non anche ai costi direttamente utilizzati per la commissione di reati contravvenzionali, come deriva dalla previgente disciplina. In più, la nuova disposizione prevede che ai fini dell’indeducibilità dei relativi costi rilevino i soli delitti non colposi, mentre è fatta salva la deducibilità degli oneri correlati al compimento dei delitti colposi, e ciò in ragione della non intenzionalità, in tali ipotesi, della condotta e quindi del difetto di finalizzazione dei costi sostenuti al compimento dei delitti.

Altra novità riguarda il momento in cui può avvenire la contestazione dell’indeducibilità dei costi. Espressamente si prevede che sia stata formalmente esercitata l’azione penale oppure il giudice abbia, comunque, emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 codice di procedura penale.

Una volta ribadito poi che l’indeducibilità del costo opera nel caso in cui vi sia stato un diretto utilizzo dei beni o servizi per il compimento dell’attività delittuosa, la circolare n. 32/E/2012 specifica che i costi relativi all’acquisizione di beni o servizi che, ancorché documentati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non siano stati utilizzati per il compimento di alcun reato, sono deducibili, se ovviamente ricorrano i requisiti generali di deducibilità dei costi previsti dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. Ne consegue che anche se i costi rappresentati da fatture soggettivamente inesistenti non sono riconducibili a quelli direttamente utilizzati per il compimento dei delitti, e, quindi non ricadono, di regola, nel campo di applicazione della disposizione in commento, la loro deducibilità è comunque subordinata all’esistenza dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti dal Tuir. Riguardo all’Iva rimangono valide le regole generali in tema di detrazione, per cui con riferimento alle fatture passive soggettivamente inesistenti, permane l’indetraibilità dell’Imposta sul valore aggiunto se il contribuente non dimostra la sua buona fede e quindi l’estraneità alla frode.

Sul tema del trattamento sanzionatorio, la circolare specifica che, in caso di recupero a tassazione di costi relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di attività delittuose non colpose, risultano applicabili le sanzioni dal cento al duecento per cento della maggior imposta per “infedeltà” della dichiarazione. Come già chiarito nella circolare n. 42/E del 26 settembre 2005, rimane facoltà del contribuente, per scongiurare l’inizio di un’attività di accertamento, presentare una dichiarazione integrativa recante la variazione in aumento del reddito imponibile corrispondente ai costi indebitamente dedotti.

Infine, riguardo al regime transitorio, le disposizioni del comma 3 dell’articolo 8 sanciscono che le nuove previsioni di legge, se più favorevoli a quelle precedenti, si applicano in luogo di quanto previsto dalla legge n. 537/1993, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, facendo comunque salva l’ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base alla normativa previgente si siano resi definitivi.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 28 - Linea dura sui costi da reato - Iorio
  • ItaliaOggi, p. 25 - Costi da reato, norme retroattive - Liburdi
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 28 - Lo sconto illecito raddoppia i termini - A.I.

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