Indebito utilizzo dei crediti d'imposta, ravvedimento speciale
Pubblicato il 07 dicembre 2023
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In vista della scadenza del 20 dicembre 2023 entro cui avvalersi del ravvedimento spedicale per sanare errori effettuati nelle dichiarazioni presentate, l’Agenzia delle Entrate amplia il perimetro oggettivo dell’istituto in parola.
La notizia è veicolata con risoluzione n. 67/E del 6 dicembre 2023, la quale illustra le condizioni richieste per regolarizzare l’indebita compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti.
Ravvedimento speciale: la disciplina
Si ricorda che il ravvedimento speciale è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 174 a 176, legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) a cui va agganciata la norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 34/2023, convertito.
Nello specifico, la disciplina permette di regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti con il versamento delle somme dovute e sanzioni ridotte a un diciottesimo (1/18) del minimo edittale.
Inizialmente la regolarizzazione doveva avvenire pagando le somme o la prima rata entro il 30 settembre 2023 (2 ottobre); tuttavia, il Decreto proroghe fiscali (n. 132/2023) ha dato più tempo ai contribuenti per aderire portando il termine al 20 dicembre 2023.
Gli importi dovuti al 30/9/2023 potevano essere dilazionati in un massimo di 8 rate di pari importo, con scadenze fissate al: 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024.
Il ravvedimento speciale non è azionabile qualora le violazioni siano state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter DPR n. 600/1973.
ATTENZIONE: Chi sfrutta la data del 20 dicembre per aderire al ravvedimento speciale è obbligato a versare interamente la somma dovuta senza possibilità di rateizzare.
Ravvedimento speciale: ambito oggettivo ampliato
In tale quadro, è stato chiesto al Fisco di chiarire la portata dell’istituto ovvero se siano regolarizzabili le violazioni concernenti l’indebito utilizzo in compensazione di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti.
Sul punto la risoluzione n. 67/E/2023 ricorda che, ai sensi del Dl n. 34/2023, sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.
Di contro, rimangono escluse dall’essere regolarizzabili con il ravvedimento speciale le violazioni:
- commesse quando la dichiarazione risulta omessa, tranne nel caso in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dalla presentazione;
- relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (come, ad esempio, l'imposta di registro e quella di successione).
In conclusione, è possibile utilizzare il ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni riguardanti l’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, tramite la rimozione delle medesime ed il versamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 471/1997, ridotte ad un diciottesimo.
Ravvedimento speciale per indebite compensazioni: criteri
In primo luogo va detto che rimangono fuori dalla sanatoria le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.
Poi, con riferimento alle violazioni commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, ai fini dell’utilizzo del ravvedimento speciale, va prestata attenzione al momento di “commissione” della violazione sostanziale ossia la compensazione di un credito non spettante o inesistente e non quello in cui lo stesso è stato, se richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale.
Per chi, invece, ha rispettato la data del 2 ottobre 2023 scegliendo di versare a rate, il 20 dicembre è la data in cui effettuare il pagamento della quarta rata.
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