Indebita percezione pensione del padre deceduto, non è truffa aggravata
Pubblicato il 14 dicembre 2017
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Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza del comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che ometta di comunicare all’istituto erogante il trattamento pensionistico, il decesso del congiunto titolare dello stesso, così continuando a percepirlo indebitamente.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza n. 55525 del 13 dicembre 2017, annullando senza rinvio la sentenza di condanna per truffa di un imputato, accusato di aver accreditato sul conto corrente del padre defunto, dei ratei pensionistici in epoca successiva al decesso.
Manca l’induzione in errore
La Corte Suprema, accogliendo le censure dell’imputato, ha provveduto a riqualificare il fatto di reato da truffa aggravata alla meno grave fattispecie di cui all’art. 316 ter c.p. – nel caso de quo, indebita percezione della pensione di pertinenza del soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto su cui confluivano i ratei pensionistici, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale il decesso – evidenziando che quanto essenzialmente rileva, ai fini della distinzione tra le due fattispecie, è l’elemento dell’induzione in errore, presente nella prima (truffa), ma assente nella seconda (indebita percezione) .
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