Dirigenti Pa. No a obbligo generalizzato di pubblicazione dei redditi
Pubblicato il 22 febbraio 2019
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Secondo la Corte costituzionale, l'obbligo che hanno le Pubbliche amministrazioni di pubblicare online i redditi e il patrimonio dei dirigenti pubblici non può essere generalizzato ma va ristretto ai dirigenti che ricoprono incarichi apicali.
Nel dettaglio, con sentenza n. 20 del 21 febbraio 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 33/2013, nella parte in cui si prevede la pubblicazione, sui siti istituzionali, di questi dati, anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del Decreto legislativo n. 165/2001.
Consulta: bilanciamento irragionevole e sproporzionato
Secondo i giudici costituzionali, sarebbe irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra il diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, l'estensione dei descritti obblighi di pubblicazione alla totalità dei dirigenti pubblici, si sostanzierebbe in una violazione del principio di proporzionalità, posto alla base della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Carta costituzionale.
Pubblicazione ragionevole per dirigenti con incarichi apicali
Nel testo della decisione, la Consulta ha sottolineato come la previsione della pubblicazione non appaia, per contro, irragionevole nel caso dei dirigenti a cui siano stati attribuiti compiti di elevatissimo rilievo, essendo giustificato, in detto caso, il mantenimento degli obblighi di trasparenza di cui si discute.
Non potendo, la Corte, “ridisegnare, tramite pronunce manipolative, il complessivo panorama, necessariamente diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e delle modalità con le quali tali obblighi debbano essere attuati”, spetterà, ora, alla discrezionalità del legislatore, provvedervi, nel rispetto del principio di proporzionalità posto a presidio della privacy degli interessati.
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