Incompatibilità Ufficio per il Processo e professione forense, norma in vigore
Pubblicato il 02 marzo 2022
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Nel Decreto legge "bollette" n. 17/2022, pubblicato il 1° marzo in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, 2 marzo 2022, è inclusa anche la norma sulla incompatibilità tra l'impegno nell'Ufficio per il processo e lo svolgimento della professione forense.
Ai sensi di tale previsione - contenuta nell'art. 33 del provvedimento, tra le "Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari e di Ufficio per il processo" - l’assunzione presso l'Ufficio per il processo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.
A tal fine, viene fatto obbligo, per l'avvocato e il praticante eventualmente interessati, di comunicare l'assunzione al Consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti, con la precisazione che la mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'Ufficio per il processo medesimo.
UPP, sospensione avvocati assunti: i rilievi di Cassa Forense
Nei giorni scorsi, Cassa Forense ha sollevato alcuni dubbi su tale norma, in relazione alla parte in cui si dispone che gli avvocati assunti nell’Ufficio del processo sono sospesi dall’esercizio della professione forense.
Secondo l'Ente di previdenza degli avvocati, la disposizione, pur risolvendo problemi di natura istituzionale, lascerebbe aperti diversi problemi di ordine previdenziale.
In primo luogo, non sarebbe stato considerato che, per Cassa Forense, la sospensione dall’esercizio della professione forense, ai fini previdenziali, equivale alla cancellazione.
Inoltre - si legge nel comunicato stampa del 24 febbraio 2022 diffuso dalla Cassa dopo l'approvazione del Dl bollette - la norma dovrebbe coordinarsi con l’art.7-quater del Dl n. 152/2021 che prevede “…i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l’iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”.
Sulla base di queste considerazioni, Cassa Forense ha anticipato che, per quanto di sua competenza, "farà il possibile per ottenere ogni possibile miglioramento della norma in sede di conversione".
Per finire, l'Ente previdenziale ha fornito anche una precisazione per gli avvocati che, proprio questi giorni, sono tenuti a scegliere se prendere servizio nell’Ufficio del processo e sospendersi dall’esercizio della professione: "il 2022, a fronte del regolare pagamento dei contributi dovuti, sarà considerato per intero come valido anno di iscrizione alla Cassa, anche in caso di sospensione avvenuta in corso d’anno".
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