Incompatibilità e mediazione, niente accordi derogatori
Pubblicato il 15 luglio 2015
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Il ministero della Giustizia ha emanato una circolare, datata 14 luglio 2015, che interviene a precisare i profili di incompatibilità e di conflitto di interesse tra le figure di mediatore e di avvocato, in attuazione dell’articolo 14 bis del decreto ministeriale n. 180/2010, per come introdotto dal decreto ministeriale n. 139 del 4 agosto 2014.
La circolare offre alcune linee interpretative del citato articolo 14 bis in risposta ai quesiti e ai principali profili di incertezza applicativa che sono stati via via posti all'attenzione del dicastero.
Si rammenta, i proposito, come l’articolo 14 bis citato sancisca un complesso e ampio quadro di incompatibilità, nell’esigenza di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell’organismo di mediazione e dei suoi mediatori.
In primo luogo, viene chiarito come il divieto di cui all’articolo 14 bis operi anche nei confronti del difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione, che rivesta al contempo la qualifica di mediatore presso l’organismo adito.
Inoltre, "al fine di evitare una facile elusione della norma", l’incompatibilità si ritiene estesa anche ai mediatori dell’organismo con cui si è concluso un accordo ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. c), D.M. 180/2010.
Secondo il ministero, altresì, non è possibile derogare, anche consensualmente, all’incompatibilità di cui all’articolo 14 bis.
L’organismo di mediazione, infine, deve rifiutare di ricevere eventuali istanze di mediazione nelle quali si profilano ipotesi di incompatibilità.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Mediazione, «stretta» per i legali - Negri
- ItaliaOggi, p. 33 - Avvocati a maglie strette - Ventura
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