Incolpevole il notaio che non trascrive la compravendita per colpa degli acquirenti

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Non può essere accusato di alcun inadempimento il notaio che non procede ad effettuare, conseguentemente al rogito, la trascrizione della compravendita qualora gli acquirenti non abbiano procurato al professionista le necessarie certificazioni anagrafiche.

E' stata così confermata la sentenza di appello da parte dei giudici della Corte di cassazione che, con sentenza n. 8865 del 18 aprile 2011, hanno avallato le risultanze istruttorie in base alle quali più volte il notaio ed i suoi assistenti avevano richiesto agli acquirenti di far pervenire la documentazione necessaria per procedere ad effettuare la trascrizione del bene.

Pertanto è stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli acquirenti in quanto il notaio non può essere accusato di negligenza professionale posto che la mancata trascrizione è da addebitare esclusivamente alla condotta dei compratori.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 17 - Il notaio non paga per il ritardo - Russo

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