Incentivi formativi con prelievo minore

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I contributi erogati dall'IMAIE (Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori) ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 93 del 1992, non “si configurano quali corrispettivi di servizi prestati” e, quindi, sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, per mancanza del presupposto oggettivo. Infatti, essendo queste somme destinate per le attività di studio, ricerca, promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti interpreti o esecutori, su di esse non si dovrà operare alcun tipo di trattenuta. Il suddetto contributo si presenta come un “mero incentivo” concesso per le finalità sopra indicate, senza alcun nesso sinallagmatico tra le somme corrisposte e servizi resi alla stessa IMAIE. Inoltre, anche nel caso in cui fossero corrisposte a persone fisiche, tali somme non sono soggette alle imposte dirette ai fini Irpef. Diversamente, qualora il contributo venga erogato in favore di un soggetto esercente attività commerciale (imprese, società, ditte individuali), l'ente istante dovrà operare la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. la precisazione è contenuta nella risoluzione n. 166/E/2008 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Contributi, esenti solo le onlus – Felicioni

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