Incarico di vigilanza compensato in caso di suo effettivo espletamento

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Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9528 del 2012, ha respinto la domanda avanzata da un ragioniere che lamentava il mancato pagamento del compenso asseritamente vantato nella qualità di soggetto nominato nell'organismo di vigilanza di una Srl controllata da una Spa.

I giudici lombardi, dopo aver ricordato come l'organismo di vigilanza previsto dal decreto 231/2001 costituisca un soggetto necessariamente indipendente dalla società che non può avere natura di organo sociale e come la stessa indipendenza e l'autonomia dell'organismo suggeriscano l'onerosità dell'incarico conferito alle persone che lo compongono, hanno tuttavia escluso che, nella specie, potesse essere riconosciuto al professionista il diritto ad essere compensato; ciò in considerazione della circostanza che lo stesso non aveva fornito alcun elemento utile per provare l'effettivo svolgimento dell'incarico. Ed infatti – conclude la sentenza - il diritto al compenso in capo ai componenti dell'organismo di vigilanza viene a maturare soltanto in caso di effettivo espletamento dell'incarico.
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