Incarico di revisione volontario
Pubblicato il 22 aprile 2016
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Con la pubblicazione del documento di ricerca n. 198, Assirevi intende fornire alcuni modelli di relazione relativi a specifici incarichi di revisione contabile del bilancio e indicare alcuni esempi, non trattati nella parte “Linee guida ed altro materiale esplicativo” degli ISA Italia.
A seguito della pubblicazione del documento n. 198, si deve intendere superato il precedente documento n. 157 su “La relazione di revisione sul bilancio”.
Incarico di revisione volontario
Viene data la definizione di incarico di revisione volontario: è tale l'incarico di revisione contabile del bilancio conferito alla società di revisione anche in presenza di un incarico di revisione legale, ex art. 2409-bis c.c., assegnato ad un altro soggetto ovvero l’incarico di revisione contabile del bilancio conferito su base “volontaria” da parte di una società che, per dimensione, non è tenuta alla revisione legale.
In caso, quindi, di revisione contabile a titolo volontario, salvo diverse pattuizioni indicate nella lettera di incarico, non si applicano i principi di revisione (SA Italia) 250B - Le verifiche della regolare tenuta della contabilità – e (SA Italia) 720B - Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio di coerenza.
Tali principi, si ricorda, sono dedicati al soggetto incaricato della revisione legale.
Pertanto, la relazione di revisione non conterrà il giudizio sulle altre disposizioni di legge e regolamenti e il sottotitolo “Relazione sul bilancio d’esercizio” sarà omesso.
Relazione di revisione per società cooperative
La revisione contabile delle società cooperative, svolta ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., deve soddisfare i requisiti della Legge 59/1992 e gli amministratori sono responsabili per il rispetto delle disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59/1992 e nell’articolo 2513, codice civile. Quindi, la relazione di revisione sul bilancio d’esercizio deve esplicitamente richiamare tali aspetti.
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