Incarichi negli ETS dei revisori legali. Comunicazione al Registro
Pubblicato il 21 novembre 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Circa un anno fa, il 23 novembre 2021, è stato reso attivo il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che ha sostituito i registri delle APS, delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.
Con l’iscrizione al RUNTS si acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa.
Revisione. Incarichi negli ETS e obbligo di comunicazione
In proposito, è stata pubblicata, in data 18 novembre 2022, una nota della sezione Revisione legale del Mef la quale ricorda che, in base all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro nei seguenti casi:
- quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità;
- quando sono stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 10 CTS).
NOTA BENE: Nello specifico, le persone fisiche e giuridiche che hanno ricevuto l’incarico in parola devono comunicare al registro della revisione legale dei conti:
- l’assunzione degli incarichi (anche in quanto componenti dell'organo di controllo);
- la durata e i corrispettivi pattuiti;
- il rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.
Gli obblighi di comunicazione ricadono anche sulla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, se l’impresa superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: