Inammissibile l’istanza di autorizzazione al finanziamento se generica
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 28 dicembre 2012
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Con sentenza depositata il 16 ottobre 2012, il Tribunale di Treviso ha dichiarato inammissibile e generica, nell’ambito di una procedura per concordato preventivo, l’istanza presentata da una società in accomandita semplice al fine di ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti per € 1.200.000,00 con riconoscimento di prededucibilità e con rilascio di garanzie ipotecarie e pignoratizie, allo scopo di evitare il fallimento, proseguire nell’attività aziendale e aumentare la percentuale di soddisfacimento dei creditori.
La ricorrente, in particolare, aveva giustificato la richiesta come volta a far fronte al particolare impegno finanziario inerente alla fase iniziale delle commesse acquisite, nella prospettiva di poter riscuotere i crediti conseguenti lavori portati a termine, nonché al fine di acquisire la liquidità necessaria per la procedura concordataria con il pagamento di acconti ai professionisti incaricati a vario titolo di assistere la società e l’accomandatario, quando la loro prestazione fosse funzionale all’ammissione della procedura adita a sua volta funzionale al salvataggio dell’impresa.
L’azienda, tuttavia, non aveva fornito alcuna indicazione circa, da un lato, il contenuto del piano in elaborazione né circa il valore dei beni immobili non strategici che intendeva dismettere per far fronte ai debiti annuali e, dall’altro, le condizioni concordate con uno o più istituti di credito per l’erogazione del mutuo. Ne discendeva – a detta dei giudici - la mancanza degli elementi da cui desumere la ragionevolezza dell’aggravamento dell’esposizione in funzione del complessivo delineato nelle sue linee essenziali.
- Il Sole-24Ore – Norme e Tributi, p. 17 - Crisi d'azienda, fondi vincolati – Negri
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