INAIL, stabilito il tasso di interesse per la regolarizzazione dei premi
Pubblicato il 19 dicembre 2019
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È stato definito il tasso di interesse legale per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione assicurativa nei confronti dell’INAIL in caso di premi omessi. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019 - è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata allo 0,5% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali.
Detto tasso, come specifica l’INAIL con la circolare n. 34 del 17 dicembre 2019, costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’art. 116, co. 15, 16 e 17 della L. n. 388/2000.
INAIL, premi omessi
I premi assicurativi, così come i contributi previdenziali obbligatori, se non versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabilite dalla legge, generano un’adempienza che può determinare una:
- sanzione civile;
- sanzione amministrativa;
- sanzione penale.
Relativamente alla sanzione civile possono concretizzarsi i casi dell'omissione contributiva (e/o assicurativa) o dell'evasione contributiva.
INAIL, omissione contributiva e/o assicurativa
Il regime sanzionatorio dell’omissione contributiva e/o assicurativa è disciplinato dall’art. 116, co. 8, lett. a), della L. n. 388/2000. Nel caso di omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei premi dovuti periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 gg), nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti.
La sanzione così calcolata non può superare il 40% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.
INAIL, evasione contributi previdenziali o assicurativi
Il regime sanzionatorio dell’evasione contributiva, invece, disciplinata dall’art. 116, co. 8, lett. b), della L. n. 388/2000, può essere connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate. In tal caso, per ogni giorno di ritardo è dovuta la sanzione civile, in ragione d'anno (365 giorni), nella misura pari al 30% dell'importo dei contributi addebitati.
La sanzione così calcolata non può superare il 60% dell'importo dei contributi dovuti. Raggiunto tale limite, sono dovuti gli interessi nella misura degli interessi di mora.
- edotto.com – Edicola del 31 luglio 2019 - Debiti non iscritti a ruolo, nuova rateazione dei premi INAIL – Bonaddio
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