Debiti non iscritti a ruolo, nuova rateazione dei premi INAIL

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Debiti non iscritti a ruolo, nuova rateazione dei premi INAIL

Semplificate le condizioni di accesso alla rateazione dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. Grazie alla determina del Presidente dell’INAIL n. 227 del 23 luglio 2019, non è più obbligatorio per il debitore versare l’acconto o la rata provvisoria contestualmente all’istanza. La determina, inoltre, regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio online e con una specifica applicazione interna di gestione.

Ne dà notizia l’INAIL, con la circolare n. 22 del 29 luglio 2019.

Debiti INAIL non iscritti a ruolo, in quante rate si possono versare?

Come stabilito dall’art. 2, co. 11 della L. n. 389/1989, l’INAIL può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili, in relazione, esclusivamente, a debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo.

Può essere rateizzato:

  • il pagamento dei debiti contributivi scaduti;
  • il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.

In quest’ultimo caso, l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.

Debiti INAIL non iscritti a ruolo, condizioni per la concessione della rateazione

La domanda di dilazione dei debiti INAIL può essere accolta a condizione che:

  • per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
  • per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
  • non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell’art. 2, co. 11, della L. n. 389/1989;
  • non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
  • l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
  • il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
  • il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la rateazione;
  • il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

Debiti INAIL non iscritti a ruolo, come presentare domanda di rateazione?

L’istanza di rateazione deve essere presentata sul sito INAIL, utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione”. Nell’istanza deve essere indicato:

  • l’importo da rateizzare;
  • il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti.

La Struttura territoriale dell’INAIL, competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore, provvede a elaborare il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicati nell’istanza. L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro. A tal fine è stata prevista un’apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento a disposizione delle Strutture territoriali dell’INAIL che consente di fornire agli interessati, prima della presentazione dell’istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 23 luglio 2019 - PAT 2019, pronto il certificato di variazione dei premi INAIL – Bonaddio

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