Inail, misura della riduzione percentuale per l’anno 2022
Pubblicato il 18 maggio 2022
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Con la circolare 16 maggio 2022, n. 20, l’Inail comunica la riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con effetto dal 1° gennaio 2014 è stata prevista la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe.
Su proposta dell’Inail, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ha decretato - a partire dall’anno 2016 - la riduzione dell’importo dei premi e dei contributi nel limite complessivo di un importo pari a 1.200 milioni di euro.
La riduzione non trova applicazione per i premi determinati in base alle nuove tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 entrate in vigore dal 1° gennaio 2019, ovvero:
- le tariffe dei premi delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
- la tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori e dei familiari coadiuvanti del titolare;
- la tariffa dei premi della gestione Navigazione.
Per l’anno 2022, la riduzione dei premi e dei contributi è applicabile:
- ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
- ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
- ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11241;
- ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
- ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
- ai premi speciali unitari per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.
AI sensi del decreto 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la riduzione per l’anno 2022 è stata stabilita nella misura pari al 15,27%.
I beneficiari verranno individuati in base all’andamento infortunistico aziendale e alla data di inizio dell’attività:
- nel caso di attività iniziata da oltre un biennio trova applicazione il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA) al fine di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché per i premi speciali dell’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura. Per l’anno corrente, la riduzione verrà applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020.
- nel caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione verrà applicata ai soggetti che presentano la domanda e a condizione che gli stessi attestino il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal caso, l’istanza dovrà essere presentata entro il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Si specifica che le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle avanti data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020.
Si prevede l’applicazione della riduzione per l’anno 2022 nella misura del 15,27% nei casi in cui nel suddetto biennio sia stata presentata e accolta la domanda di riduzione.
Per i settori diversi dall’agricoltura, la domanda dovrà essere presentata tramite il nuovo servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”.
La domanda di riduzione per la polizza speciale IeFP dovrà essere presentata tramite il servizio online “Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP” (quadro R) compilando la seguente sezione “Domanda per l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015”.
Per il settore agricoltura, la domanda dovrà essere presentata compilando l’apposito modulo di istanza “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”, alla voce > atti e documenti > moduli e modelli > assicurazione > premio assicurativo.
Il modulo dovrà essere trasmesso - tramite Pec - alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it.
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