Inail, istruzioni per lavoratori autonomi dello spettacolo
Pubblicato il 25 febbraio 2022
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In riferimento alle modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a tutela dei lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e all’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del premio, definiti dal Decreto 22 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inail, con la circolare 24 febbraio 2022, n. 11, rende note le indicazioni operative utili all’estensione della predetta tutela assicurativa, operativa dal 1° gennaio 2022.
In particolare, l’Istituto espone con precisione le categorie di lavoratori tutelati, le indicazioni in merito al versamento dei premi assicurativi e l’inquadramento nella relativa gestione tariffaria sulle prestazioni erogabili.
Rientrano tra i soggetti interessati i lavoratori che svolgono, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma, attività propriamente artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di uno spettacolo, nonché le maestranze dello spettacolo, teatrali, cinematografiche o di imprese di audiovisione, ossia macchinisti, elettricisti, falegnami, tappezzieri, pittori e decoratori. La tutela viene estesa, altresì, ai lavoratori dello spettacolo che svolgono attività retribuite di insegnamento o di formazione in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche oppure da queste organizzate, nonché ai lavoratori impiegati in attività retribuite di carattere promozionale concernenti spettacoli dal vivo, cinematografici o del settore audiovisivo.
Di rilievo è la previsione dell’art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale 22 gennaio 2022, secondo cui l’assicurazione obbligatoria ricomprende anche quelle determinate categorie di soggetti esenti dall’obbligo di iscrizione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, ossia coloro che nel corso dell’anno percepiscono una retribuzione annua lorda non superiore a 5.000,00 euro.
La denuncia di iscrizione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto Decreto, attraverso l’apposito servizio online, dai soggetti non ancora titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono, alla data del 1° gennaio 2022, di lavoratori autonomi dello spettacolo.
I premi ordinari e le tariffe dei premi sono quelli delle gestioni “Industria, artigianato, terziario e altre attività”.
La retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo per i lavoratori autonomi corrisponde all’ammontare dei compensi erogati nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Le prestazioni assicurative spettanti ai lavoratori in questione sono le stesse cui hanno diritto tutti gli altri lavoratori assicurati all’Inail, in particolare:
- prestazioni economiche;
- prestazioni sanitarie, socio - sanitarie, integrative;
- cure riabilitative e di assistenza protesica;
- interventi di sostegno per il reinserimento lavorativo e nella vita di relazione.
Infine, per quanto riguarda l’infortunio in itinere, viene stabilito che, se l’incidente occorre durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, ognuno riferito a un committente diverso, l’obbligo di denuncia di infortunio grava sul committente presso cui il lavoratore si stava recando.
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