INAIL. Inabilità temporanea e part-time verticale ciclico

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L’INAIL, con nota prot. n. 3413 del 5 maggio 2014, ha affermato che, in base al principio di non discriminazione, la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

Inoltre, poiché la retribuzione part-time da valere ai fini assicurativi è fissata in maniera convenzionale, la stessa retribuzione convenzionale deve essere presa in considerazione anche per il part-time verticale ciclico.

Conseguentemente, per l’INAIL, poiché per l’art. 70 del DPR n. 1124/1965 “il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità di inabilità temporanea assoluta quando ne sia richiesto dall’istituto assicuratore”, tale anticipazione non deve essere sospesa neanche durante il periodo di pausa contrattuale afferente al part time verticale ciclico.
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