INAIL e sorveglianza sanitaria eccezionale
Pubblicato il 23 settembre 2020
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L’art. 83, comma 1, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 i datori di lavoro dovranno assicurare, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la sorveglianza sanitaria eccezionale ai cosiddetti lavoratori fragili cioè quei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.
Con decreto ministeriale 23 luglio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze determina, all’art. 1, la tariffa delle prestazioni rese dall’ Inail ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale, rivolta ai lavoratori con maggior rischio di esposizione al contagio.
L’importo unitario per singola prestazione effettuata è stabilito in euro 50,85 e sarà versata dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.
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