Inail, aggiornati minimali e massimali di rendita
Pubblicato il 04 settembre 2024
In questo articolo:
- La rivalutazione delle prestazioni Inail, come si determina?
- Lavoratori dell’area dirigenziale
- Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
- Familiari partecipanti all’impresa familiare
- Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
- Retribuzione di ragguaglio
- Lavoratori parasubordinati
- Lavoratori sportivi
- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali
- Allievi IeFP
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Comunicati dall’Inail, con la circolare n. 23 del 3 settembre 2024, i nuovi importi del minimale (euro 20.258,70) e del massimale (euro 37.623,30) di rendita in vigore dal 1° luglio 2024, e i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto.
La rivalutazione delle prestazioni Inail, come si determina?
I minimali e i massimali di rendita sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, per l’anno in corso, detta rivalutazione è stata operata con decreto del Ministero del Lavoro n. 114/2024.
Sulla base di tali importi, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono altresì aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Lavoratori dell’area dirigenziale
Lavoratori senza contratto part-time
Retribuzione convenzionale |
Giornaliera |
euro 125,41 |
Mensile |
euro 3.135,28
|
Lavoratori con contratto part-time
Retribuzione convenzionale oraria |
euro 15,68
|
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Si tratta di:
- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
- giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Per tali soggetti, dal 1° luglio 2024 la retribuzione convenzionale è pari a:
Retribuzione convenzionale giornaliera | euro 67,53 |
Retribuzione convenzionale mensile | euro 1.688,23 |
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Retribuzione convenzionale |
Giornaliera |
euro 67,80 |
Mensile |
euro 1.695,10 |
Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali
Retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili |
euro 1.510,44
|
Retribuzione di ragguaglio
Retribuzione convenzionale giornaliera | euro 67,53 |
Retribuzione convenzionale mensile | euro 1.688,23 |
Lavoratori parasubordinati
Minimo mensile | euro 1.688,23 |
Massimo mensile | euro 3.135,28 |
Lavoratori sportivi
A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo, dal 1° luglio 2024 per la determinazione del
premio per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva dietro corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 36/2021.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva con applicazione del minimale e del massimale di rendita.
Minimo annuale | euro 20.258,70 |
Massimo annuale | euro 37.623,30 |
Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali
Dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona per alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, previsto dall’articolo 18 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, è aggiornato in euro 10,40.
Poiché, però, il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, a seguito della rivalutazione disposta dal decreto 5 luglio 2024, n. 114, è pari a euro 10,05, l’importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre 2024, per l’importo di euro 10,05 per ciascun alunno, cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
A seguito dell’articolo 9 del decreto legge 9 agosto 2024, n.113, che ha esteso anche all’anno scolastico e accademico 2024/2025 la copertura assicurativa per gli studenti e gli
insegnanti, l’importo del premio annuale di euro 10,40 vale, in via provvisoria, anche ai fini del calcolo per il pagamento dell’anticipo del premio per il predetto anno scolastico/accademico 2024/2025.
Ecco dunque gli importi da applicare a persona per la regolazione del premio 2023/2024 e per l’anticipo del premio 2024/2025:
Regolazione anno scolastico 2023/2024 | Anticipo anno scolastico 2024/2025 |
euro 10,05 | euro 10,40 |
Allievi IeFP
L’importo del premio speciale annuale per l’anno 2024-2025, a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni, è il seguente:
Retribuzione minima giornaliera |
euro 67,53 |
Premio speciale unitario annuale |
euro 69,41 |
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