Inail, aggiornati i tassi di interesse di rateazione e sanzioni civili
Pubblicato il 14 settembre 2022
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Con la circolare del 13 settembre 2022, n. 34, l’Inail comunica che, a partire dal 14 settembre 2022, sono stati aggiornati i tassi di interesse per la rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori e la misura delle sanzioni civili.
Con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022, la Banca Centrale Europea ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema nella misura dell’1,25%.
Dal 14 settembre 2022 i tassi di interesse dovuti sono i seguenti:
- 7,25%% per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 6,75% per la determinazione delle sanzioni civili.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Rimangono valide le disposizioni previste dalla circolare 26 luglio 2022, n. 29, sicché la rateizzazione dei debiti dei premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse che è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.
Per quanto riguarda le istanze di rateazione presentate dal 14 settembre 2022 troverà applicazione il tasso di interesse determinato nella misura pari al 7,25%.
Rimangono invariate le rateazioni in corso, per le quali restano in vigore i piani di ammortamento già determinati con l’applicazione del tasso di interesse vigente alla data di presentazione della domanda.
Sanzioni civili
Le sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono determinate applicando un tasso in ragione d’anno pari al 6,75%, a decorrere dal 14 settembre 2022.
Il predetto tasso si applica nelle seguenti ipotesi:
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
- evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, laddove la denuncia della situazione debitoria sia stata effettuata di propria volontà ancor prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi che derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il pagamento dei contributi o premi venga effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali
Nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali si prevede una riduzione del tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, salvo che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Con delibera del 17 gennaio 2002, n. 13, il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:
- nei casi di mancato o ritardato pagamento, la sanzione in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
- nei casi di evasione, la sanzione in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.
Altresì, l’Istituto ha previsto che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, a decorrere dal 14 settembre 2022:
- in caso di mancato o ritardato pagamento del premio trova applicazione il tasso dello 1,25% (interesse legale);
- in caso di evasione trova applicazione il tasso del 3,25% (interesse legale maggiorato di 2 punti).
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