Bonus investimenti pubblicitari 2026, comunicazione accesso dal 2 marzo 2026

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Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari incrementali, disciplinato dall’articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, costituisce una misura agevolativa destinata a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica, anche digitale.

Per l’anno 2026, il periodo per la presentazione della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è stato oggetto di differimento con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026.

Differimento dei termini per il 2026

Il termine ordinario di presentazione, fissato dall’1° marzo 2026 al 31 marzo 2026, è stato modificato come segue:

  • il termine iniziale del 1° marzo 2026 è stato differito al 2 marzo 2026, in quanto il 1° marzo 2026 coincide con un giorno festivo;
  • il termine finale del 31 marzo 2026 è stato differito al 1° aprile 2026, al fine di garantire il medesimo numero complessivo di giorni per la trasmissione.

Pertanto, per l’anno 2026, la finestra utile per l’invio della comunicazione è compresa tra il 2 marzo 2026 e il 1° aprile 2026.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta i seguenti soggetti:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali.

L’agevolazione riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari effettuati sulla:

  • stampa quotidiana;
  • stampa periodica;
  • testate online registrate.

Requisito dell’incremento minimo dell’1%

Il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2026 superi di almeno l’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati nel 2025.

Sono esclusi dal beneficio:

  • i soggetti che non conseguono un incremento minimo dell’1%;
  • i soggetti che nel 2026 sostengono una spesa inferiore rispetto al 2025;
  • le attività avviate nel corso del 2025, in assenza di un parametro storico di confronto.

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al: 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2026 rispetto al 2025

Il valore incrementale corrisponde alla differenza positiva tra:

  1. investimenti ammissibili effettuati nel 2026;
  2. investimenti ammissibili effettuati nel 2025.

ESEMPIO OPERATIVO:

Se un’impresa ha sostenuto:

  • euro 100.000 di investimenti pubblicitari nel 2025;
  • euro 130.000 di investimenti pubblicitari nel 2026;

il valore incrementale è pari a euro 30.000.

Il credito teorico spettante è pari al 75% di euro 30.000, ossia euro 22.500, salvo eventuale riparto proporzionale delle risorse.

Spese ammissibili ed escluse

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all’acquisto di spazi pubblicitari.

Sono escluse:

  • spese di intermediazione;
  • costi accessori;
  • consulenze;
  • altri servizi connessi alla campagna pubblicitaria.

La corretta qualificazione della spesa è essenziale ai fini della determinazione del valore incrementale.

Limite di spesa e riparto proporzionale

Per l’anno 2026 è previsto uno stanziamento complessivo pari a 30 milioni di euro.

Qualora le richieste complessive superino tale importo, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria procede a un riparto proporzionale tra tutti i richiedenti ammessi.

L’ammontare effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è determinato con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

Procedura per ottenere il credito d’imposta

Per accedere all’agevolazione è necessario trasmettere due distinti adempimenti.

1. Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta

La comunicazione deve essere presentata dal 2 marzo 2026 al 1° aprile 2026 e deve contenere:

  • dati identificativi del soggetto richiedente;
  • ammontare degli investimenti effettuati e da effettuare nel 2026;
  • ammontare degli investimenti effettuati nel 2025.

La comunicazione ha natura prenotativa delle risorse.

2. Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati

La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio 2027 al 9 febbraio 2027.

Con la dichiarazione sostitutiva il soggetto attesta:

  • l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione;
  • il rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 57-bis del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50.

Modalità di presentazione telematica

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate.

L’accesso all’area riservata è consentito mediante:

  • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta d’Identità Elettronica (CIE);
  • credenziali Entratel o Fisconline, nei casi previsti.

La trasmissione può essere effettuata:

  • direttamente dal soggetto interessato;
  • tramite intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni.

Attestazione delle spese

Ai fini della fruizione del credito è necessario acquisire un’attestazione rilasciata:

  • da un revisore legale dei conti;
  • da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità.

L’attestazione deve certificare:

  • l’effettivo sostenimento delle spese;
  • la loro conformità ai requisiti normativi.

Utilizzo del credito in compensazione

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Il codice tributo da indicare è “6900”.

L’utilizzo è consentito a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Sintesi delle scadenze per l’anno 2026

Adempimento

Periodo di presentazione

Anno di riferimento

Comunicazione per l’accesso

2 marzo 2026 – 1° aprile 2026

Investimenti 2026

Dichiarazione sostitutiva

9 gennaio 2027 – 9 febbraio 2027

Investimenti 2026

Profili operativi

Ai fini di una corretta pianificazione fiscale per l’anno 2026, è opportuno:

  1. verificare preventivamente l’ammontare degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025;
  2. stimare l’incremento programmato per il 2026;
  3. monitorare il rispetto del requisito minimo dell’1%;
  4. predisporre tempestivamente l’attestazione del revisore o del professionista abilitato.

Una pianificazione anticipata consente di valutare in modo puntuale il beneficio potenziale e l’impatto di un eventuale riparto proporzionale delle risorse disponibili.

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