Inail, aggiornamento dei tassi di interesse e di rateazione

Pubblicato il



Inail, aggiornamento dei tassi di interesse e di rateazione

Con la circolare del 19 dicembre 2022, n. 47, l’Inail rende noto il nuovo tasso di interesse per la rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori e della misura delle sanzioni civili applicabili.

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022, ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) al 2,50%.

Pertanto, a partire da 21 dicembre 2022 il tasso di interesse per la rateazione dei debiti e quello per la misura delle sanzioni civili è pari al:

  • 8,50%, per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
  • 8,00%, per la misura delle sanzioni civili.

Rateazioni dei debiti

La rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, prevede l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.

Il nuovo tasso di interesse (pari all’8,50%) si applica per i piani di ammortamento relativi alle istanze di rateazione presentate dal 21 dicembre 2022.

Restano invariate le rateazioni già in corso, per le quali continuerà ad applicarsi il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

Sanzioni civili

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributo o premi, la sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti.

NOTA BENE: In ogni caso la sanzione non potrà essere superiore al 40% dei premi non versati entro la scadenza di legge.

Dal 2 novembre 2022, il tasso dell’8,00% trova applicazione nei seguenti casi:

  • mancato o ritardato versamento di contributo o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali

Nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, salvo il pagamento integrale dei contributi e delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione del 17 gennaio 2002, ha previsto che:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
  • in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali.

Ai sensi dell’articolo 1284 del codice civile, il tasso degli interessi legali – dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 – è pari all’1,25% in ragione d’anno.

Considerando che, dal 21 dicembre al 31 dicembre 2022, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) è superiore alla misura del tasso degli interessi legali, ai fini della riduzione della sanzione civile si applica:

  • in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, il tasso del 2,50% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema);
  • in caso di evasione trova applicazione il tasso del 4,50% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

A partire dal 1° gennaio 2023, il tasso degli interessi legali è fissato al 5% in ragione d’anno, dunque il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (pari al 2,5%) è inferiore alla misura degli interessi legali.

Pertanto, dalla predetta data per la riduzione della sanzione civile si applica:

  • il tasso del 5% in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
  • il tasso del 7% (maggiorato di due punti) in caso di evasione.
Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito