In scadenza l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

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In scadenza l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Entro il mese di dicembre i datori di lavoro devono provvedere al calcolo e al versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR o trattamento di fine rapporto.

Entro il 18 dicembre 2023 le imprese devono rivalutare, ai sensi dell’art. 2120, codice civile, l’importo del fondo TFR accantonato all’anno precedente (31 dicembre 2022) e pagare l’acconto dell'imposta sostitutiva, utilizzando il c.d. metodo storico, che consente di versare il 90% dell’imposta sostitutiva dell’anno precedente, ovvero il c.d. metodo previsionale, che consente di calcolare l’acconto del 90% sulla base della rivalutazione presunta e, dunque, tenendo conto di eventuali cessazioni ed erogazioni dei trattamenti di fine rapporto intervenuti.

L’imposta è calcolata, in ogni caso, con l’aliquota del 17% (innalzata ai sensi dell’art. 1, comma 623, della legge di Bilancio 2015), ed andrà versata in acconto con il codice tributo 1712 ed a saldo con il codice tributo 1713.

Come e quando si rivaluta il TFR

Il trattamento di fine rapporto è un emolumento tipico dei rapporti di lavoro subordinato che rientra tra la c.d. retribuzione differita ovverosia un emolumento che matura gradualmente nel corso del rapporto di lavoro e che viene percepito dal lavoratore in un momento successivo rispetto al periodo stesso di maturazione.

La disciplina legale del trattamento di fine rapporto è contenuta nell’art. 2120, codice civile, e si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari o comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

Il medesimo art. 2120, comma 1, ultimo periodo, prevede, altresì, che la quota di TFR maturata deve essere proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Fatte salve le eventuali previsioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro, la retribuzione annua utile al calcolo del trattamento di fine rapporto comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, ivi compreso l’equivalente delle prestazioni in natura.

ATTENZIONE: Nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza o puerperio, o di riduzione/sospensione della prestazione lavorativa con accesso agli ammortizzatori sociali, il trattamento di fine rapporto deve essere calcolato sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Sinteticamente, è possibile affermare che la quota di trattamento di fine rapporto maturata, sia essa calcolata mensilmente che annualmente, è pari a: retribuzione utile ai fini del TFR : 13,5 = quota TFR maturata.

Sempre a mente dell’art. 2120, codice civile, il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa (da riproporzionare eventualmente in dodicesimi per i rapporti cessati nel corso dell’anno) e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Il datore di lavoro dovrà, dunque:

  • accantonare la quota capitale dell’anno, sommando le retribuzioni concorrenti al calcolo del trattamento di fine rapporto e rapportarle al divisore 13,5;
  • calcolare, ai sensi del quarto comma, dell’art. 2120, Codice Civile, una quota finanziaria utile alla rivalutazione del fondo TFR al 31 dicembre dell’anno precedente.

NOTA BENE: Il  Fondo TFR al 31 dicembre dell’anno precedente deve essere rivalutato esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia accantonato in azienda ovvero versato al fondo di tesoreria INPS. È conseguentemente esclusa l’applicazione della rivalutazione del trattamento di fine rapporto versato a forme di previdenza complementare.

La rivalutazione del TFR, “per singolo lavoratore”, deve avvenire:

  • al 31 dicembre dell’anno, laddove il rapporto di lavoro sia esistente alla medesima data;
  • alla data di cessazione del rapporto di lavoro, nelle ipotesi di interruzione infrannuale del rapporto stesso.

Tale rivalutazione è assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 3, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2001, con aliquota pari al 17% (dall’anno 2015), da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Ai sensi del successivo comma 4, nel medesimo anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva, da versare entro il 16 del mese di dicembre, determinato:

  • secondo il metodo storico, nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva relativa all’anno precedente. Non verranno, dunque, considerate eventuali cessazioni – e contestuali erogazioni – effettuate nell’anno che, invece, influiranno nella determinazione del saldo. In tal caso, potrebbe verificarsi un eccesso di versamento nell’acconto, con consequenziale credito (6781 – anno di riferimento 2022) da utilizzare nella delega di versamento del mese di febbraio 2023;
  • secondo il  metodo previsionale, conveniente – dal punto di vista meramente finanziario – se vi sono state diverse cessazioni nel corso dell’anno 2023. Con tale sistema, infatti, l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione presunta per l’anno 2023, tenendo conto delle cessazioni e delle relative erogazioni del TFR.

NOTA BENE: Sono esclusi dal versamento dell’imposta sostitutiva in trattazione i datori di lavoro che hanno in forza personale esclusivamente assunto nell’anno 2023 per carenza di fondo TFR da rivalutare al 31 dicembre 2022.

Per quanto concerne il metodo previsionale, come precisato dalla circolare AdE n. 50/E del 12 giugno 2002, l’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.

 

Composizione del trattamento di fine rapporto - Esempio

Descrizione

Valori

 

TFR accantonato a.p.

€ 3.309,99

+

Rivalutazione

€ 330,17

+

Imposta sostitutiva su rivalutazione (17%)

€ 56,13

-

Quota di TFR anno prec. rivalutata

€ 3.584,03

A)

Retribuzione utile dell’anno

€ 21.288,74

x)

Imponibile sociale INPS

€ 20.897,00

 

Contribuzione aggiuntiva INPS (0,5%)

€ 104,49

y)

TFR lordo dell’anno – ( x) / 13,5 )

€ 1.577,00

z)

TFR netto dell’anno – ( z) - y) )

€ 1.472,51

B)

TFR residuo al 31.12 ( A) + B) )

€ 5.056,54

 

TFR al 01.01 anno succ. ( A) + B) )

€ 5.056,54

 

Per la rivalutazione TFR dell’anno 2023, i versamenti dovranno essere eseguiti:

  • quanto all’acconto, entro il 18 dicembre 2023, con il codice tributo 1712;
  • quanto al saldo, entro il 16 febbraio 2024, con il codice tributo 1713.

Rivalutazione del TFR e operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie e/o cessioni individuali di contratto senza estinzione del soggetto preesistente, gli obblighi di versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni sono a carico:

  • del soggetto cedente, relativamente al personale per il quale non si è verificato il passaggio presso altro datore di lavoro;
  • del soggetto cessionario, qualora il dipendente sia transitato al nuovo datore di lavoro senza soluzione di continuità;

Laddove, invece, l’operazione determini l’estinzione del soggetto preesistente, l’imposta sulla rivalutazione del TFR sarà dovuta:

  • da soggetto estinto fino alla data di efficacia dell’operazione societaria;
  • per la restante parte, dal nuovo soggetto costituito.

Rivalutazione del TFR destinato a INPS

Come anticipato, il TFR destinato al Fondo di Tesoreria INPS deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La rivalutazione, anche in questo caso, incrementa – al netto dell’imposta sostitutiva – il TFR complessivo del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione è a carico del Fondo di Tesoreria, ma i datori di lavoro dovranno gestire tale operazione mediante corretta compilazione del flusso Uniemens.

In particolare, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ai sensi dell’art. 2120, codice civile, e calcolare sulla stessa l’imposta sostitutiva del 17%, recuperandola in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

L’importo dell’imposta sulla rivalutazione del TFR dovrà essere riportato sul quadro “D” del modello DM10, preceduto dal codice PF30, avente il significato di importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria, all’elemento <CausaleRecTFR> della denuncia aziendale. 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47

Agenzia delle Entrate – Circolare 12 giugno 2002, n. 50/E

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