Infortuni domestici, premio assicurativo

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Infortuni domestici, premio assicurativo

La legge 3 dicembre 1999, n. 493, prevede che i soggetti che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo possano beneficiare della tutela assicurativa Inail contro gli infortuni in ambito domestico.

Quali sono i requisiti assicurativi?

L’assicurazione è rivolta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • svolgimento dell’attività in modo abituale, esclusiva e a titolo gratuito;
  • svolgimento del lavoro diretto alla cura dei componenti del nucleo familiare e della casa;
  • assenza di vincolo di subordinazione.

Pertanto, sono esclusi i soggetti che svolgono un’altra attività che determini l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Nel caso di prima iscrizione, il soggetto dovrà versare il premio nel momento in cui matura i requisiti assicurativi. La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al pagamento.

In caso di rinnovo dell’assicurazione, per mantenere la copertura assicurativa, il premio dovrà essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Soggetti assicurati

Sono assicurati coloro che svolgono in modo abituale ed esclusivo l’attività di lavoro domestico, in particolare:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia;
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e privi di altra occupazione;
  • i lavoratori in mobilità, i lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito della perdita involontaria dell’occupazione;
  • i lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato. L’assicurazione, in questo caso, copre soltanto i periodi in cui non è svolta attività lavorativa (il premio assicurativo non essendo frazionabile va versato per intero).

Istruzioni

Ai fini dell’iscrizione/rinnovo, i soggetti interessati – previa autenticazione con SPID, CIE o CNS - potranno accedere al portale INAIL e collegarsi ai seguenti servizi telematici:

  • domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento, ovvero l’unica modalità per iscriversi e ottenere l’avviso di pagamento PagoPA;
  • domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva, in favore dei soggetti in possesso anche dei requisiti reddituali validi per l’esonero dal versamento del premio (per l’assicurato, reddito personale lordo ai fini Irpef non superiore a 4.648,11 euro annui e, per il nucleo familiare dell’assicurato, reddito complessivo lordo ai fini Irpef non superiore a 9.296,22 euro annui).

Pagamento

Nel caso di prima iscrizione, l’interessato, riceverà l’avviso di pagamento PagoPA all’indirizzo e-mail indicato. Nel caso di rinnovo, il pagamento va effettuato utilizzando l’avviso di pagamento/IUV inviato dall’Inail e disponibile sui servizi telematici.

Il pagamento online è disponibile:

  • sul sito dell’Istituto assicurativo tramite il link PagoPA;
  • sul sito delle Poste italiane;
  • tramite l’Internet Banking.

Chi non vuole usufruire del pagamento online potrà versare il premio direttamente presso gli sportelli bancari/postali, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio.

NOTA BENE: L’importo del premio è pari a 24 euro annui, non è frazionabile; tuttavia è deducibile ai fini fiscali.

Non sono ammesse modalità di pagamento diverso dall’avviso PagoPA
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