In caso di usucapione, agevolazioni fiscali solo se richieste

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Secondo la Sezione tributaria della Cassazione – sentenza n. 14120 dell'11 giugno 2010 – le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa a mezzo di usucapione spettano all'assegnatario solo se sono correttamente richieste all'atto di acquisto o se risultano nella sentenza, nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio. In mancanza di tali dichiarazioni, l'acquirente non potrà godere del beneficio richiesto.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 26 – Usucapione, benefici prima casa solo con richiesta – Fuoco

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