In atto la riforma della revisione legale. Prime novità dal 13 settembre

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Dopo i tratti fondamentali della nuova revisione legale, dettati D.Lgs. 39/2010, sono arrivate le prime istruzioni operative con 3 decreti regolamentari pubblicati a fine agosto. Essi forniscono le regole in materia di iscrizione e cancellazione nel nuovo Registro dei revisori per le persone fisiche e le società, e di tirocinio. Sostanziale il passaggio della tenuta del Registro dei revisori dai dottori commercialisti al ministero dell'Economia e delle Finanze. Elusa dal legislatore la questione del coordinamento tra il tirocinio per gli aspiranti revisori, che rimane fermo a 36 mesi, e quello dei commercialisti, portato a 18 mesi dalla riforma delle professioni.



Con tre decreti di giugno 2012, nn. 144, 145 e 146, pubblicati sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 201 del 29 agosto 2012 è stata data attuazione a parte del decreto legislativo n. 39/2010, concernente la riforma della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Ma, per completezza, altri provvedimenti dovranno essere adottati, nei prossimi mesi, dal ministero dell’Economia e delle Finanze.



Per quello che attiene alle emanate disposizioni, si rileva che:

- il decreto 20giugno 2012, n. 144 attua l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2010, regolando il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nel Registro dei revisori legali;

- il decreto 20giugno 2012, n. 145 fornisce indicazioni sui requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche e delle società di revisione al Registro dei revisori legali;

il decreto 25giugno 2012, n. 146 contiene le regole riguardanti il tirocinio per l'esercizio - dell'attività di revisione legale.



I tre provvedimenti entrano in vigore il 13 settembre 2012. Con nota dell'11 settembre 2012, il Mef, Ragioneria dello Stato, afferma che con l'entrata in vigore dei regolamenti attuativi, cessano di essere applicate le disposizioni legislative e regolamentari con gli stessi incompatibili.



ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI



Per effetto dell'articolo 1 del decreto n. 144, dal 13 settembre 2012 si attua il passaggio della tenuta del Registro dei revisori dei conti dalle mani del ministero della giustizia,  che dal 2006 ne aveva affidato la gestione ai dottori commercialisti, a quelle del ministero dell'Economia e delle Finanze.



Per ottenere l'iscrizione al registro, che dà diritto all'uso del titolo di revisore legale, le persone fisiche e le società di revisione devono attenersi a quanto disposto dal decreto legislativo n.  39/2010, nonché ai regolamenti attuativi.



Persone fisiche


Costoro, oltre i dati personali, comprensivi di indirizzo Pec, devono inserire nella domanda di iscrizione:

-  se pubblico dipendente, l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

-  il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet dell'eventuale società di revisione presso la quale il revisore svolge attività di revisione legale o della quale è socio o amministratore;

-  ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri;

-  l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico;

-  l'eventuale rete di appartenenza (si definisce tale la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali).



Importante: l'iscritto al registro è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni suddette.



La normativa prevede la possibilità di iscriversi anche ai revisori legali di uno Stato membro dell'Unione europea. Questi, oltre alle informazioni valide per i revisori italiani, sono tenuti a comunicare:

- il numero di iscrizione nel registro relativo all'esercizio della revisione legale nel  Paese di origine e l'indicazione  dell'autorità  competente alla tenuta  dell'albo o registro;

-  ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri.



Se il revisore fa parte di un Paese extra Ue, è necessario che sussista il rispetto della reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani, e che i soggetti abbiano preso parte nel proprio Paese a programmi di aggiornamento professionale.



Sia il revisore comunitario che quello extra Ue devono sostenere una prova attitudinale in lingua italiana riguardante la normativa nazionale rilevante.



Società

Se la domanda di iscrizione riguarda una società, il legale rappresentante dovrà indicare, oltre ai normali dati di identificazione dell'ente:

il nome, cognome ed il numero di iscrizione nel Registro, dei revisori legali soci o amministratori della società di revisione, degli altri revisori legali che svolgono attività di revisione legale presso la società, nonché di coloro che rappresentano la società nella revisione legale, con l'indicazione di eventuali provvedimenti di sospensione dal registro in essere;

-  il nome, cognome e domicilio in Italia dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione e dei soci diversi da quelli di cui all’alinea precedente, con l'indicazione di ogni eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi;

-  ogni altra eventuale iscrizione della società in albi o registri di revisione legale o di revisione dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi;

-  l'eventuale rete di appartenenza.



Sia le persone fisiche che le società presentano la domanda di iscrizione esclusivamente in base ad un modello istituito dal Mef, utilizzando anche la via telematica o digitale.



La domanda di iscrizione va accompagnata da una copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità valido del richiedente, se persona fisica, e del legale rappresentante, se società.



Entro 4 mesi dalla ricezione, l'ufficio competente effettuerà l'esame delle domande presentate per l'iscrizione nel Registro dei revisori legali.



In presenza di anomalie relative ai requisiti richiesti, l'ufficio assegna al richiedente un termine non superiore a 30 giorni per sanare le carenze; trascorso infruttuosamente tale termine, il ministero decreterà il diniego all'iscrizione.



Il provvedimento di iscrizione, oltre che comunicato al richiedente, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale “Concorsi ed esami”. E' da tale pubblicazione che decorre l'iscrizione al registro.


CANCELLAZIONE

La cancellazione dal Registro può essere:

- volontaria (su istanza dell'interessato)

- per cessazione di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.



La cancellazione volontaria può essere richiesta qualora non siano in corso incarichi di revisione legale o non siano in essere procedimenti sanzionatori.



In caso di cancellazione volontaria, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, in presenza dei presupposti. Possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento professionale, salvo che non vi abbiano partecipato volontariamente.



Quando la cancellazione è avvenuta per carenza dei requisiti, il revisore o la società di revisione possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali solo a condizione che siano state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal Registro.



VARIAZIONE DEI DATI



Tra le novità introdotte dalla riforma, si segnala il nuovo obbligo a carico dei revisori e delle società di revisione legale, che sono tenuti a comunicare al Mef ogni variazione delle informazioni relative al Registro, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata.



Nei casi di ritardata o mancata comunicazione delle informazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare, tenendo conto della gravità delle violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: tra queste l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 150.000 euro. In casi gravi è prevista anche la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità; la revoca degli incarichi; il divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo massimo di tre anni; la cancellazione dal Registro.



ISCRIZIONE DEI VECCHI REVISORI



Il decreto n. 145, oltre ad elencare ulteriori requisiti (ad esempio di onorabilità) che sono necessari per poter far parte dell'elenco dei revisori dei conti, prevede, all'articolo 17, il passaggio al nuovo registro da parte dei “vecchi revisori”.



A fornire più precise informazioni è giunta una nota della Ragioneria generale del Mef, dell'11 settembre 2012, che evidenzia come gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui al D.Lgs. n. 58/1998 non devono operare alcun adempimento, avendo essi il diritto di transitare, al momento dell'entrata in vigore dei regolamenti, nel nuovo registro. Non viene richiesto alcun onere.



Solo successivamente, spiega il Mef, al fine di adeguare il contenuto informativo del registro, i revisori saranno tenuti ad integrare le notizie presenti nel vecchio registro; questo, trascorsi 90 giorni dall’emanazione di un apposito prossimo provvedimento, di cui verrà data ampia pubblicità.



Il Dipartimento delle finanze specifica che, dal 13 settembre 2012, deve cessare, nella presentazione di istanze o di comunicazioni allo stesso, l’utilizzo della precedente modulistica che viene soppiantata da quella nuova, a disposizione degli utenti in una apposita sezione del sito internet della Ragioneria generale dello Stato.



La nota contiene, altresì, un accenno al cambio di consegne degli archivi dei revisori: si auspica che la trasmissione degli elenchi avvenga con la massima collaborazione degli organismi coinvolti. A tal proposito, in data 11 settembre 2012, il ministero della Giustizia ha recapitato al presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti, una lettera riguardante il passaggio di competenze in materia di registro dei revisori, richiedendo il trasferimento di tutti i dati del Registro e di tutti gli archivi, sia cartacei sia informatici, all'ufficio del Mef che avanzerà richiesta.



Il regolamento n. 145 prevede che siano iscritti al nuovo registro, dietro presentazione di istanza:

- coloro che, prima della data di entrata in vigore del regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili (c’è un anno di tempo per inoltrare la richiesta);

- coloro che, alla data di entrata in vigore del regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili (devono aver superato l’esame nel momento in cui presentano la richiesta di iscrizione al Registro).



TIROCINIO



E’ il decreto n. 146/2012 che contiene le nuove regole, in attuazione dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 39/2012, riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale. Esso va svolto presso un revisore legale o presso una società di revisione legale, iscritti nel Registro dei revisori attivi, che abbiano capacità di assicurare la formazione pratica del tirocinante. E’ consentito prestare il tirocinio presso un revisore di uno Stato Ue.



Anche i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici possono svolgere il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato alla revisione legale, iscritto nel Registro dei revisori attivi.



Specifici modelli sono stati predisposti per inoltrare la domanda di iscrizione nel Registro del tirocinio; l’invio è consentito anche per via telematica o digitale.



Tra gli elementi che devono essere indicati nella domanda, emerge anche l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio; in allegato si dovrà inviare la dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio, la  copia,  anche  per  immagine  su  supporto  informatico, del documento d'identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione, la copia, anche per  immagine  su  supporto  informatico, del documento d'identità del richiedente.



L’iscrizione nel registro dei tirocinanti avviene entro il termine di 90 giorni dalla data di  ricevimento della domanda; eventuali carenze o incompletezze saranno oggetto di comunicazione, indicando i motivi che non hanno potuto dar seguito all’accettazione dell'istanza.



Il tirocinante è tenuto, entro 15 giorni dall’avvenuta modifica, a comunicare le seguenti variazioni:

· dei  propri  dati  anagrafici,  di  residenza  o domicilio;

· della cessazione del tirocinio presso il revisore legale o la società di revisione legale precedentemente indicati;

· delle generalità e del numero d'iscrizione nel Registro dei revisori del nuovo soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;

· delle cause di sospensione del tirocinio.



Il tirocinante è tenuto, al termine di ogni anno di pratica, entro i successivi 60 giorni, a redigere una relazione riguardante l'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione ha assistito o collaborato. La relazione va redatta anche in caso di trasferimento del tirocinante presso un diverso revisore.



E’ causa automatica di sospensione del tirocinio, per periodo massimo di due anni, la mancata produzione della relazione annuale entro 120 giorni successivi al termine dell’anno di pratica. Con  la presentazione della relazione, riprende lo svolgimento del tirocinio.



All’avverarsi di altre cause di sospensione previste dalla normativa (1 anno per servizio militare o civile, per gravidanza e puerperio, per malattia e  infortunio e due anni per trasferimento all'estero per motivi di studio o di lavoro), di cui il tirocinante deve darne comunicazione al Mef, il periodo di tirocinio si protrae di un periodo pari alla durata della sospensione.



L’articolo 10 del decreto n. 146 fissa in 3 anni la durata della pratica per diventare revisore contabile, creando così un elemento differenziale con il periodo stabilito, in 18 mesi, dal Dpr Professioni  (n. 137/2012) per la pratica da svolgere presso un dottore commercialista.



Il diniego da parte del Mef di parificare i due periodi di tirocinio sta creando preoccupazioni in seno alle categorie professionali in quanto i tirocinanti, in mancanza di apposite istruzioni, ignorano il comportamento  da tenere. Finora, infatti, coincidendo la durata dei due tirocini (in presenza di  commercialista dominus che riveste anche il ruolo di revisore), non vi erano problemi.



Ora ci si chiede come deve fare il praticante commercialista che dopo i 18 mesi può affrontare il relativo esame di Stato, nello stesso tempo continuare a seguire la pratica per revisore completando i 36 mesi. Si attendono, quindi, regole precise.



Al termine del periodo di 36 mesi, presentata l’ultima relazione, il Mef rilascia al tirocinante, entro 30 giorni, il provvedimento di conclusione del tirocinio e ne dispone la cancellazione dal relativo Registro.



Quanto al regime transitorio, alla data del 13 settembre 2012,  i tirocinanti già precedentemente iscritti al registro del tirocinio transitano automaticamente nel nuovo registro, senza dover operare adempimenti.



Diversa la situazione per il tirocinante che si trova non in regola con la presentazione delle relazioni annuali e che quindi risulta sospeso: l’iscrizione al nuovo registro viene subordinato alla presentazione di una specifica istanza.



Coloro che hanno svolto e regolarmente completato il tirocinio sulla base delle previgenti disposizioni non devono effettuare alcun adempimento.



Tutte le richieste di iscrizioni che avvengono a decorrere dal 13 settembre 2012 sono assoggettate  alla nuova disciplina ed alla nuova modulistica.





QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

- Decreto Ministero delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144

- Decreto Ministero delle Finanze 20 giugno 2012, n. 145

- Decreto Ministero delle Finanze 25 giugno 2012, n. 146

- Nota Ministero delle Finanze 11 settembre 2012


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