Impugnazione stragiudiziale del licenziamento con qualsiasi atto scritto

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Impugnazione stragiudiziale del licenziamento con qualsiasi atto scritto

L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento può essere avanzata con ogni atto scritto: è sufficiente che il lavoratore manifesti al datore di lavoro la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento.

Può essere utilizzato, quindi, qualsiasi termine, anche non tecnico, non essendo necessario usare determinate formule prestabilite.

E' questo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sulla cui base la Corte di cassazione, con ordinanza n. 17731 del 21 giugno 2023, ha accolto il ricorso di un lavoratore oppostosi al rigetto della domanda dallo stesso proposta ai fini della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro.

La Corte di appello, in particolare, aveva ritenuto inidonea a riflettere la volontà di impugnare l'intimato recesso la nota che il ricorrente aveva apposto in calce alla lettera di licenziamento.

Il prestatore si era rivolto al Collegio di legittimità, lamentando, tra i motivi, la non conformità a diritto del convincimento espresso nella decisione impugnata.

Secondo la sua difesa, era sufficiente, ai sensi di legge e in base al principio della libertà della forma degli atti, qualsiasi scritto valido a manifestare al datore la volontà di contestare il licenziamento.

Impugnazione in forma libera, sì alla nota in calce al licenziamento

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini che hanno richiamato, come detto, l'interpretazione già espressa in sede di legittimità secondo la quale basta qualsiasi atto, purché scritto.

Ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento - si legge nel testo della decisione - è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria.

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