Impugnabili col reclamo i provvedimenti che sospendono l’esecuzione

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Con ordinanza n. 6012 del 17 aprile 2012, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, si è pronunciata in materia di sospensione del processo esecutivo sancendo che i relativi provvedimenti, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile, “sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi”.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, quest’ultimo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile quando l’opponente possa vantare un interesse alla rimozione o alla modifica dell’atto del processo esecutivo asseritamente illegittimo oppure un interesse all’adozione di un atto del processo esecutivo il cui diniego da parte del giudice sarebbe illegittimo.
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