Imprese sociali, da ottobre le domande di agevolazione
Pubblicato il 15 settembre 2022
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Per le imprese dell’economia sociale istanze da ottobre 2022. Per effetto del decreto direttoriale dell’8 agosto 2022, infatti, lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione sarà riaperto, condizionatamente alla stipula della convenzione tra Ministero, ABI e CDP, a partire dalle ore 12 del prossimo 13 ottobre. Trattasi di un incentivo rivolto alle imprese sociali, culturali e creative nonché alle società cooperative aventi qualifica di Onlus con lo scopo di semplificare e facilitare i finanziamenti dei programmi di investimento dalle stesse proposti. Con l'incentivo verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale.
Sono, inoltre, ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze. Le agevolazioni consistono nella concessione di un finanziamento di durata fino a 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa.
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%. Nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato; il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese per un importo massimo del 56%. Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale.
Unitamente alla domanda di agevolazione, compilata in tutte le sue parti e completa degli allegati, deve essere trasmessa:
- la scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;
- il piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva, comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;
- la delibera di finanziamento rilasciata dalla Banca finanziatrice;
- la dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del Dlgs.n.189/2011;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale relativa alle dimensioni di impresa.
Le agevolazioni sono erogate nel limite massimo di 6 stati avanzamento lavori (SAL), più l’ultimo a saldo. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese previste dal programma di investimento e fermo restando che ogni SAL non può essere inferiore al 15% del totale delle spese previste dal programma, fatta eccezione per l’ultimo stato avanzamento lavori che può essere inferiore.
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