Economia sociale, dal 13 ottobre al via le domande per i finanziamenti

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Economia sociale, dal 13 ottobre al via le domande per i finanziamenti

A partire dal 13 ottobre 2022 potranno essere presentate le istanze relative alla misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” che il Ministero dello sviluppo economico ha deciso di “riformare” con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con qualifica di onlus. Con il decreto direttoriale direttoriale dell’8 agosto 2022, infatti, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Si ricorda che per “imprese culturali e creative” si intende quelle che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati. Con l'incentivo, quindi, verranno agevolati gli interventi non inferiori a 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro che determineranno effetti positivi sul territorio: dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate all’inclusione di soggetti vulnerabili, nonché la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, dei beni storico-culturali o al perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale.

Sono, inoltre, ammissibili le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze.

La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della Convenzione tra il Ministero, l'ABI e CDP, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.

Ambito soggettivo

In generale, rientrano tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione:

a) le imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;

b) le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla L.n.381/1991 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese;

c) le società cooperative aventi qualifica di onlus;

d) le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto 8 agosto 2022.

Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, dette imprese devono:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il RUNTS;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
  • essere in regola con le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • essere in regime di contabilità ordinaria;
  • avere ricevuto una “positiva” valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto. Nel caso di grandi imprese la valutazione della capacità economico-finanziaria deve assegnare all’impresa richiedente un rating almeno pari a B -;
  • non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le suddette imprese possono presentare programmi d’investimento anche in forma “congiunta”, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione che risulti coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere:

  • la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;
  • l’individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

Restano “fuori” dal beneficio in esame le imprese:

a) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva (art 9, comma 2, lett. d), del DLgs.231/2001);

b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;

e) che risultano in difficoltà secondo quanto previsto dall’articolo 2, punto 18), del Reg. 651/2014.

Programmi ammissibili

La misura agevolativa finanzia i programmi d’investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale. Nello specifico, sono ammissibili i programmi finalizzati alla creazione o allo sviluppo che prevedano la realizzazione di investimenti produttivi (compresi quelli con innovazione in termini di impatto sociale o sostenibilità ambientale) ovvero l’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità.

I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto dell’Iva, non inferiori a 100.000 euro e non superiori a 10 milioni di euro, fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dai regolamenti applicabili. Qualora presentati congiuntamente ciascun co-proponente deve presentare un programma comportante spese ammissibili non inferiori a 50.000 euro. I programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di “investimenti produttivi” devono prevedere, fatte salve le limitazioni in materia di aiuti di Stato:

  • la creazione di una nuova unità produttiva;
  • l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;
  • la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a 4 cifre) di classificazione ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;
  • la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un miglioramento al processo produttivo, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento.

I programmi finalizzati all’incremento occupazionale dei lavoratori con disabilità, invece, devono risultare funzionali alla creazione/sviluppo delle imprese e prevedere spese connesse all’assunzione di nuovi lavoratori con disabilità.

Spese ammissibili

Per quanto riguarda i programmi finalizzati alla realizzazione di investimenti produttivi occorre tener presente che sono ammissibili al beneficio le spese relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali rientranti nelle categorie di seguito indicate, nei limiti in cui le stesse risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con lo svolgimento dello stesso:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;

b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni. Le predette spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Le predette spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651/2014, per le grandi imprese le spese in esame sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento.

Ai fini della loro ammissibilità, occorre tener presente che:

a) le spese relative all’acquisto di beni mobili devono riguardare beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva destinataria dell’aiuto, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati  altrove, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa richiedente e ubicati in spazi resi disponibili  alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente. Non sono, comunque, ammesse le spese per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada;

b) le spese relative a programmi informatici, brevetti, licenze, knowhow e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi devono essere “supportate” da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo.

Non sono, in ogni caso, ammissibili alle agevolazioni le spese:

  • relative ai beni acquisiti con il sistema del leasing;
  • per l’acquisto di beni di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il 3° grado;
  • effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
  • relative a commesse interne;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • notarili e relative al pagamento di imposte e tasse;
  • di importo unitario inferiore a 500 euro.

 Nei limiti del 20% delle spese di investimento sono, altresì, ammissibili:

  • le spese di funzionamento relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci, servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa, godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting, utenze;
  • le spese per la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa, funzionali al progetto;
  • le spese per consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale nonché per l’acquisizione dei servizi forniti da centri di trasferimento tecnologico, stazioni sperimentali, digital innovation hub e incubatori d’impresa;
  • gli oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
  • le spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità.

Agevolazione concedibili

Le agevolazioni assumono la forma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile. Il finanziamento “agevolato”, che deve essere associato ad un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato dalla Banca finanziatrice, copre fino alll’80% delle spese ammissibili. Quindi, il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%.

Nello specifico, il finanziamento agevolato è concesso con le seguenti caratteristiche:

a) tasso d’interesse pari allo 0,50% annuo;

b) durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento di durata non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento;

c) rimborso secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

Al finanziamento agevolato è associato un contributo “non rimborsabile” il cui importo varia in funzione della tipologia di investimento, della dimensione d’impresa e dell’ubicazione del programma agevolato.

Per i programmi di investimento produttivi riguardanti attività “diverse” da quelle agricola, silvicola e della pesca, il contributo non rimborsabile è concesso nel rispetto dei seguenti limiti:

  • 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, par, 3, lettera a), del TFUE. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può eccedere il limite del 75% delle spese ammissibili;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree.

Per i programmi di investimento produttivi riguardanti attività agricola, silvicola e della pesca, invece, il contributo non rimborsabile è concesso nella misura massima del 15% delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dagli aiuti di volta in volta applicabili. Per quanto riguarda, da ultimo, i programmi di investimento connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità, il contributo non rimborsabile è concesso nella misura massima del 20% delle spese ammissibili, fermo restando il rispetto dei massimali previsti dall’aiuto applicabile. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione connessa al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile superi i limiti previsti dall’aiuto, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo del contributo non rimborsabile al fine di garantirne il rispetto. Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022, a mezzo PEC all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it. In particolare, le domande, redatte in formato elettronico, devono essere compilate secondo lo schema reso disponibile sul sito internet del Ministero e di Invitalia (soggetto gestore) e devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale.

Il mancato utilizzo del predetto schema nonché l’invio della domanda di agevolazione con modalità  diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di irricevibilità della domanda.

Unitamente all’istanza, compilata in tutte le sue parti e completa di tutti gli allegati, devono essere trasmessi:

  • la scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;
  • un piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità  economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;
  • la delibera di finanziamento rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
  • la dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del DLgs.159/2011;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale relativa alle dimensioni di impresa.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di un anno decorrente dalla data di trasmissione della domanda e fatta salva l’eventuale ripresentazione a seguito della conclusione delle attività istruttorie con esito negativo. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura “parziale” rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica della capacità dell’impresa richiedente di assicurare la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Analoga verifica è condotta in caso di anticipato esaurimento delle risorse destinate alla concessione del contributo non rimborsabile rispetto a quelle disponibili per la concessione del finanziamento agevolato. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili ne è data pubblicità da parte del Mise, con avviso da pubblicare nella sezione “Imprese sociali” del proprio sito istituzionale. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione del predetto finanziamento agevolato, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità.           

Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni sono erogate nel limite massimo di 6 stati avanzamento lavori (SAL), più l’ultimo a saldo. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell’ammontare e dell’articolazione delle spese previste dal programma di investimento e fermo restando che ogni SAL non può essere inferiore al 15% del totale delle spese previste dal programma, fatta eccezione per l’ultimo stato avanzamento lavori che può essere inferiore. Nel periodo di realizzazione del programma agevolato, l’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a stato avanzamento lavori non può superare il 90% delle agevolazioni complessivamente concesse; il restante 10% da sottrarre all’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche a quello immediatamente precedente, è erogato a saldo a  seguito degli accertamenti disciplinati dal decreto direttoriale del 08/08/2022.

È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere l’erogazione di una prima quota del solo finanziamento a titolo di “anticipazione”, sulla base di quanto previsto dal contratto di finanziamento.  In ogni caso l’anticipazione non può eccedere il limite del 15% dell’ammontare del finanziamento e deve essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla stipula del contratto. Ai fini dell’erogazione del “saldo” dell’agevolazione ovvero del recupero del maggior importo eventualmente erogato, il soggetto gestore, tenuto anche conto del rapporto tecnico finale, effettua un sopralluogo presso l’unità produttiva agevolata finalizzato ad accertare:

  • il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa di attuazione dell’intervento agevolativo;
  • la permanenza delle condizioni soggettive e oggettive previste per la fruizione delle agevolazioni;
  • la corretta registrazione dei beni e delle spese oggetto di agevolazione nei libri contabili e fiscali;
  • la conformità agli originali della documentazione di spesa e dei relativi  giustificativi di pagamento;
  • l’esistenza, la funzionalità e la pertinenza delle spese rendicontate rispetto all’attività agevolata;
  • l’avvenuto ottenimento delle autorizzazioni e licenze necessarie per il regolare svolgimento delle attività.

Invitalia, in esito alle verifiche, provvede a redigere un’apposita relazione con la quale è, tra l’altro, quantificato l’importo dell’agevolazione spettante in via definitiva e di quanto erogabile a saldo in favore dell’impresa beneficiaria, comunicando gli esiti dell’istruttoria al Ministero e alla Banca finanziatrice entro 60 giorni dalla richiesta di erogazione. Nel caso in cui le verifiche diano esito negativo, Invitalia può richiedere all’impresa beneficiaria le opportune integrazioni, fornendo un termine non superiore a 30 giorni per il riscontro. Il mancato invio delle integrazioni, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

I pagamenti delle spese oggetto delle richieste di erogazione devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati all’impresa beneficiaria, che è tenuta ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso  l’indicazione nell’oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d’impresa agevolato o, nelle  more dell’ottenimento dello stesso, della misura agevolativa “Italia Economia Sociale”, unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione sostitutiva del fornitore diretta a comprovare che i beni siano di nuova fabbricazione.

Nel caso in cui le verifiche diano esito “negativo”, il Soggetto gestore può richiedere all’impresa beneficiaria le opportune integrazioni, fornendo un termine non superiore a 30 giorni per il riscontro. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

Si ricorda che le richieste di erogazione per SAL - relative al finanziamento agevolato e al contributo non rimborsabile – vanno presentate a Invitalia, a mezzo PEC all’indirizzo economiasociale@postacert.invitalia.

Variazioni

L’impresa beneficiaria comunica a mezzo PEC al Ministero e alla Banca finanziatrice ogni variazione relativa agli obiettivi o ai termini di realizzazione del programma di investimenti ovvero di natura soggettiva che intervenga successivamente alla presentazione della domanda. Le variazioni intervenute successivamente alla concessione delle agevolazioni devono ricevere l’assenso del Ministero. In caso di modifiche che comportino variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva conseguente a operazioni societarie o di cessione dell’attività, la comunicazione è accompagnata da un’adeguata relazione illustrativa.

Il Ministero, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice, verifica la permanenza delle condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni e ne dà comunicazione all’impresa beneficiaria, alla Banca finanziatrice e alla CDP. L'esito delle verifiche è comunicato all'impresa beneficiaria entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca finanziatrice.

La Banca finanziatrice, subordinatamente all’eventuale aggiornamento della delibera di finanziamento, sulla base della nuova valutazione del merito di credito svolta dalla Banca finanziatrice, provvede ad effettuare le modifiche al contratto di finanziamento che dovessero rendersi necessarie per effetto delle variazioni. L’erogazione del beneficio resta sospesa fino a quando le variazioni non sono state assentite dal Ministero.

Revoca agevolazioni

Il Ministero dispone la revoca (totale o parziale) del finanziamento e del contributo non rimborsabile:

a) qualora sia verificata l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa e non sanabili;

b) l’impresa non porti a conclusione il programma di investimento entro i termini previsti, fatte salve cause di forza maggiore. La revoca è parziale e interessa le agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente ai termini di ultimazione prescritti, comprensivi di proroga; la revoca è totale qualora dalle verifiche risulti che il programma di investimento non mantiene la propria organicità e funzionalità;

c) l’impresa trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma d’investimento le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del medesimo programma per le grandi imprese ovvero 3 anni per le PMI. Qualora l’atto di disposizione sia autorizzato dal Ministero, la revoca è parziale ed è commisurata alle agevolazioni relative all’immobilizzazione interessata e al periodo di mancato mantenimento obbligatorio. Qualora, invece, il mancato mantenimento sia rilevato nel corso di verifiche o ispezioni, la revoca è comunque parziale, ma è riferita all’importo dell’intera spesa relativa all’immobilizzazione interessata, sempre che il programma di  investimento mantenga la propria organicità e funzionalità.

d) l’impresa cessi volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l’attività, prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento del programma per le grandi imprese ovvero 3 anni per le PMI;

e) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie dell’impresa prima che siano decorsi 5 anni dal completamento del programma di investimento per le grandi imprese ovvero 3 anni per le PMI;

f) l’impresa non consenta i controlli di Invitalia o del Mise sulla realizzazione  del programma di investimento e sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio;

g) l’impresa non rimborsi gli interessi di preammortamento ovvero le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso. In tale circostanza, l’inadempienza dell’impresa è comunicata al Ministero e alla CDP dalla Banca finanziatrice;

h) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal contratto di finanziamento, anche in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa, come specificati dal presente decreto ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti  all’ordinamento europeo.

Nelle fattispecie di cui alle lettere d) ed e), ad eccezione delle operazioni societarie autorizzate, la revoca è totale se la circostanza interviene prima del termine di completamento del programma di investimento, comprensivo di eventuale proroga.La revoca è, invece, parziale e commisurata al periodo di mancato mantenimento obbligatorio delle immobilizzazioni agevolate qualora la circostanza intervenga successivamente al predetto termine di realizzazione del programma di investimento. Nella fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è commisurata alla parte di finanziamento non restituita.

 

Quadro Normativo

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