Imprese: obbligo assicurativo contro le catastrofi naturali
Pubblicato il 30 ottobre 2023
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L’attuale articolo 24 della bozza di legge di bilancio 2024 introduce, a carico delle imprese, l’obbligo di assicurarsi contro i rischi da catastrofi.
Nel momento in cui si scrive, il testo ufficiale non è ancora stato presentato in Parlamento, ma si provvederà nella giornata (30 ottobre 2023).
Dalla bozza ultima, emerge l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per alcuni rischi derivanti da calamità naturali.
Per l'associazione Ingegneria Sismica Italiana, tale obbligo costituisce un primo passo verso la cultura della prevenzione e della messa in sicurezza di strutture e infrastrutture.
Fissato anche il limite di spesa per il tax credit Zes unica.
Chi sono gli interessati?
La norma dispone che l’obbligo di stipulare contratti assicurativi ricada su tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, e tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese.
Cosa deve assicurarsi?
L’assicurazione deve coprire:
- beni immobili e loro contenuto;
- terreni;
- beni strumentali materiali.
NOTA BENE: Il mancato adempimento all’obbligo può comportare per l’impresa ripercussioni nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Eventi catastrofici: quali?
I contratti assicurativi devono coprire i detti beni da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L’articolo 24 specifica che gli eventi in parola sono da identificarsi in:
- sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Quando vanno sottoscritti i contratti?
Le imprese hanno tempo fino entro il 31 dicembre 2024 per stipulare il contratto con un’impresa assicuratrice.
Imprese di assicurazione: cosa tutelare
Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura richiesta sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso, il consorzio deve essere registrato presso la CONSAP Spa e approvato dall’IVASS che ne valuta la stabilità.
Inoltre, il contratto può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Sanzioni
Il lato sanzionatorio della norma non è completo, salvo successive variazioni: infatti non si ravvisa una multa per l’impresa che non adempie all’obbligo che, invece, ricade sull’assicuratore.
Infatti, l’impresa assicuratrice che si rifiuta di stipulare il contratto o elude l'obbligo a contrarre viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.
Zes unica: spesa per il credito d’imposta
Con riferimento al credito di imposta per la Zes unica, di cui all’articolo 16 del Dl. n. 124/2023, viene riconosciuto il limite di spesa, per l'anno 2024, complessivo di 1.800 milioni di euro.
Dovrà essere emanato un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa suddetto.
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