Imprese confiscate, modifiche ai criteri di concessione delle agevolazioni

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Imprese confiscate, modifiche ai criteri di concessione delle agevolazioni

Pubblicato il decreto MiSE che modifica i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative assegnatarie o affittuarie di beni confiscati.

Si tratta del decreto 5 novembre 2019, edito nella “Gazzetta Ufficiale” n. 296 del 18 dicembre 2019.

Il nuovo provvedimento modifica il precedente decreto ministeriale del 4 novembre 2016, recante appunto i criteri e le modalità di concessione delle suddette agevolazioni.

In particolare, il decreto 5 novembre 2019 riforma:

  • le modalità di accesso alla sezione del Fondo di Garanzia;

  • l’importo massimo del finanziamento;

  • la durata del finanziamento;

  • i privilegi.

Riguardo alle modalità di accesso al Fondo di Garanzia, all’articolo 4 si aggiunge il comma 1-bis che stabilisce che la richiesta di accesso deve essere effettuata da parte dell’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'ANBSC, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa beneficiaria.

L’importo massimo del finanziamento concedibile passa da 700.000 euro a 2.000.000 di euro e la durata del finanziamento non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di cinque anni.

Circa i privilegi, il decreto specifica che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle pertinenze, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa beneficiaria, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

Il privilegio, inoltre, può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni del codice antimafia e, qualora non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 15 luglio 2019 - Imprese sequestrate o confiscate, via libera alla CIGS – Bonaddio

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